COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 12/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE – S.GREGORIO A.S.D.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 12/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE - S.GREGORIO A.S.D.
2-1; Reclamo S.Gregorio.
Con reclamo ritualmente proposto la Società S.Gregorio chiede
l'irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione
sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante
segnala la posizione irregolare dei calciatori Catalano Orazio,
Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo, schierati
dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo in quanto i
tesseramenti dei suddetti sarebbero stati sottoscritti dal legale
rappresentante, sig. D'Amico Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013,
come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti;
Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del
9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Catalano Orazio,
Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo;
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football
Club Acireale di tutti i suddetti calciatori;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Catalano
Orazio, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe, Ricca
Carmelo, Nicolosi Salvatore, Costa Daniele e Godino Lorenzo;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell'art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società S.Gregorio,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3.