COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 26/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE – MODICA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 26/ 1/2014 FOOTBALL CLUB ACIREALE - MODICA CALCIO 2-1; Reclamo Modica. Con reclamo ritualmente proposto la Società Modica chiede l'irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 segnalando la posizione irregolare dei calciatori Catalano Orazio, Cocuzza Giuseppe, Cordova Francesco, Costa Daniele, Gallipoli Mario, Godino Lorenzo, Marletta Fabio Giuseppe, Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo, schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo in quanto i tesseramenti dei suddetti sarebbero stati sottoscritti dal Presidente legale rappresentante, sig. D'Amico Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, e, pertanto, "completamente impedito a compiere ogni atto di tipo amministrativo e di qualsiasi altra natura oltre che ad ogni rapporto ufficiale e formale avente come controparte la LEGA NAZIONALE DILETTANTI"; Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del 9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Catalano Orazio, Cocuzza Giuseppe, Cordova Francesco, Costa Daniele, Gallipoli Mario, Godino Lorenzo, Marletta Fabio Giuseppe, Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo; Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football Club Acireale di tutti i suddetti calciatori; Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Catalano Orazio, Cocuzza Giuseppe, Cordova Francesco, Costa Daniele, Gallipoli Mario, Godino Lorenzo, Marletta Fabio Giuseppe, Nicolosi Salvatore e Ricca Carmelo; Che ciò determina la conseguente applicazione dell'art. 17, comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa calciatori sprovvisti del titolo; Per quanto sopra; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Modica, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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