COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 196/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO BRUNO (Consigliere all’epoca dei fatti della FCD Serradifalco); Sig. DIEGO VENTI (dirigente della FCD Serradifalco); FCD SERRADIFALCO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 196/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO BRUNO (Consigliere all’epoca dei fatti della FCD Serradifalco); Sig. DIEGO VENTI (dirigente della FCD Serradifalco); FCD SERRADIFALCO. Con nota 331/pf12-13/GS/reg dell’08/11/2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Angelo Bruno e Diego Venti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. Tutto ciò per avere il sig. Diego Venti utilizzato quale allenatore, in occasione della gara del campionato di Promozione Serradifalco / Aragona del 09/09/2012, il sig. Angelo Bruno, non solo consigliere della società ma anche iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 43.711, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento quale tecnico per la stagione sportiva 2012/2013. La distinta di gara in questione risulta sottoscritta dal sig. Diego Venti, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società FCD Serradifalco ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte a entrambi i propri dirigenti. All'udienza dibattimentale è soltanto comparsa, a mezzo di procuratore, la FCD Serradifalco, che ha chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Le altre parti deferite neppure hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la F.C.D. ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella ammenda di € 600,00 (pena base € 1.200,00); visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne disponendo l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti della richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla FCD Serradifalco la sanzione come indicata in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società. Dato seguito al procedimento, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione a carico dei sigg. Diego Venti e Angelo Bruno. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Risulta inequivocabilmente che la FCD Serradifalco ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il sig. Angelo Bruno, non solo consigliere della società ma anche iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 43.711, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento quale tecnico per la stagione sportiva 2012/2013. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: alla FCD Serradifalco la sanzione dell’ammenda di € 600,00 determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.; ai sigg. Angelo Bruno e Diego Venti la sanzione della inibizione per mesi quattro. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it