COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’A.S.D. REAL AGLIANESE avverso l’inibizione comminata al dirigente Leandro Esposito fino al 07.04.2014 (due mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’A.S.D. REAL AGLIANESE avverso l’inibizione comminata al dirigente Leandro Esposito fino al 07.04.2014 (due mesi e mezzo) Reclama l’A.S.D. Real Aglianese avverso l’inibizione comminata dal G.S.T. al dirigente Leandro Esposito fino al 07.04.2014 (due mesi e mezzo), con la seguente motivazione “allontanato per essere entrato indebitamente all’interno del rettangolo di gioco al fine di protestare, dopo la notifica, offendeva e minacciava il D.g.. Uscendo dal campo applaudiva ironicamente nei confronti dell’arbitro”. La società contesta il provvedimento impugnato, in quanto ingiusto e non motivato. La reclamante nega gli addebiti contestati, ponendo in evidenza il comportamento corretto dell’Esposito, essendosi quest’ultimo limitato a chiedere spiegazioni al D.g. in ordine ad una decisione controversa (relativa ad un fallo di giuoco commesso in area di rigore). La società precisa inoltre che, a seguito delle richieste del dirigente, l’Arbitro ha ‘semplicemente ritenuto opportuno buttarlo fuori’, evidenziando altresì che la suddetta dinamica di fatto potrebbe all’occorrenza essere confermata da numerosi testimoni, tra i quali anche i dirigenti della squadra avversaria. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Occorre altresì premettere che il ricorso alla prova testimoniale non può trovare sfogo nel presente procedimento poiché inammissibile, non vertendosi nell’ambito dei giudizi previsti e disciplinati dal Titolo V del C.G.S. (artt. 40-41). Tanto premesso, l’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti controversi, conferma le circostanze oggetto di contestazione e, in particolare, che l’Esposito entrava indebitamente sul terreno di giuoco assumendo comportamento irriguardoso e, dopo la notifica del provvedimento, il proferimento delle offese e minacce unitamente ad un applauso ironico. Le dichiarazioni arbitrali non lasciano margine di dubbio in ordine a quanto avvenuto nel corso della gara Real Aglianese – Pisa del 19.01.2014, presentando elementi di precisione e coerenza nella dinamica dei fatti, per cui all’esame obbiettivo, in assenza di elementi di criticità, la decisione del Giudice di prime cure non può che essere integralmente confermata, risultando la sanzione correttamente calibrata in ragione degli addebiti contestati. P.Q.M. la C.D.T.T.: 1. respinge il reclamo proposto dalla società REAL AGLIANESE, confermando il provvedimento impugnato. 2. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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