COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Polisportiva San Clemente Reggello avverso la decisione del G.S.T. Che ha sanzionato il dirigente Androsoni Federico con una squalifica fino al 9/3/2014. C.U. n.37 del 9/1/2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Polisportiva San Clemente Reggello avverso la decisione del G.S.T. Che ha sanzionato il dirigente Androsoni Federico con una squalifica fino al 9/3/2014. C.U. n.37 del 9/1/2014. In seguito a proteste il tesserato in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco. Uscendo dal campo offendeva il D.G. Una volta raggiunta la tribuna,reiterava le offese. Per tale condotta il tesserato in questione veniva sanzionato dal G.S. Con una squalifica fino al 9/3/2014. Avverso il provvedimento del G.S. Propone reclamo la società San Clemente Reggello, lamentandosi della severità del provvedimento in relazione a quanto effettivamente accaduto. Infatti la reclamante conferma le proteste del proprio allenatore ed anche l'offesa diretta al D.G. al momento di lasciare il campo. Nega,invece, il fatto che il tesserato in questione, dopo essere stato allontanato dal campo si sia recato in tribuna ed abbia offeso nuovamente l'arbitro. A tal fine la reclamante ritiene che il D.G. possa essersi sbagliato nel riconoscimento del proprio allenatore, in quanto in tribuna erano situati anche altri calciatori e dirigenti della Polisportiva San Clemente e tutti indossavano la tuta di rappresentanza. Come del resto anche l'allenatore in questione. L'arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara che il sig. Androsoni Federico si posizionava in tribuna e lo offendeva pesantemente. Fatto questo che ha potuto appurare con certezza quando si è' avvicinato alle panchine e ha notato l'allenatore della società' reclamante mentre lo offendeva. Esaminati gli atti di gara la condotta ascritta al tesserato in oggetto appare provata. Non vi è' alcun dubbio che il sig. Androsoni dopo l'espulsione si sia recato in tribuna ed abbia continuato ad offendere il D.G. Per quanto concerne le proteste e l'offesa in campo sono state ammesse anche dalla reclamante. Tale condotta appare congruamente sanzionata dal G.S.,stante anche la reiterazione del comportamento offensivo. P.Q.M. questa C.D. Respinge il reclamo e ordina l'incameramento della relativa tassa.
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