COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 101 Reclamo della ASD Montaione avverso dec. del GST delegazione di Firenze. Squalifica Coppola Ciro fino al 06.06.2014 (CU 31 del 22.01.2014).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
101 Reclamo della ASD Montaione avverso dec. del GST delegazione di Firenze. Squalifica Coppola Ciro fino al 06.06.2014 (CU 31 del 22.01.2014).
Con plico raccomandato inviato in data 01.02.2014, la soc. Montaione, ritenendo ingiusto il provvedimento in oggetto indicato, ne chiede una revisione ipotizzando uno scambio di persona,
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
L’art.38 comma 2)- Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce che “il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giiudice Sportivo territoriale che si intende impugnare”.
Nel caso che occupa, essendo il provvedimento reso noto in data 22.01.2014, il reclamo doveva essere proposto entro e non oltre il giorno 29/01/2014.
L’averlo inoltrato in data 01.02.2014 ( tre giorni dopo il termine di cui sopra), lo rende inammissibile.
P.Q.M
La CDT, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla soc. Montaione ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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