COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva Bucinese avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Arezzo ha inflitto l’inibizione, fino al giorno 8 luglio 2014, al Dirigente Tavanti Guido. (C.U. n. 29 / 2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva Bucinese avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Arezzo ha inflitto l’inibizione, fino al giorno 8 luglio 2014, al Dirigente Tavanti Guido. (C.U. n. 29 / 2014). Con il reclamo indicato in epigrafe viene impugnata la decisione che il G.S.T. ha emesso a carico del Dirigente Guido Tavanti, così motivata: “A fine gara, si faceva incontro al d.g. offendendolo anche con epiteto discriminatorio a sfondo razziale tentando di colpirlo senza riuscirci perché trattenuto da due dirigenti della società di appartenenza”. La reclamante, introducendo l’atto con cui contesta la decisione, nel riportare i comportamenti tenuti dall’arbitro e le frasi da questo pronunciate durante le fasi preparatorie della gara, definisce l’arbitraggio come “… nettamente orientato ad osteggiare, in qualunque modo possibile, la Polisportiva Bucinese….” Ritiene di collegare detto “comportamento fortemente negativo” del D.G. “… ad alcuni fatti antecedenti ed estranei al match che ora, opportunamente collegati in un visione di insieme, offrono una diversa lettura degli eventi verificatisi in campo ed artatamente refertati dallo stesso, con pervicace falsità, affermando che detti fatti hanno dato luogo “ad un procedimento - tuttora in corso - aperto presso l’Autorità Giudiziaria” a carico dell’Arbitro. Il legale rappresentante della Società aggiunge ancora nel proprio esposto, allegando a tal fine la copia di un messaggio inviato tramite Social Network (messanger), che l’arbitro ha chiesto ad un giovane calciatore della reclamante, immediatamente prima dell’inizio della gara che ha dato luogo al provvedimento disciplinare, se due giovani calciatori fossero ancora tesserati per la Società Pol.va Bucinese. Per quanto riguarda il merito della sanzione impugnata la Società ammette che da parte del Dirigente possano essere state fatte all’Arbitro delle “rimostranze” negando che esse siano state quelle risultanti dal rapporto di gara dato che non è stata usata alcuna frase avente carattere di discriminazione razziale e che non si è verificato alcun contatto fisico. Tratteggia le doti del Dirigente, del quale indica, ad ulteriore sostegno, la specifica attività lavorativa, e riporta infine talune minacce che il D.G. dopo e da luogo ben distante dall’impianto sportivo, avrebbe proferito nei confronti di altro giovane calciatore, affiancandone la vettura ad un semaforo, alla presenza della di lui madre. Conclude chiedendo, in via principale, affermarsi l’estraneità del Dirigente Tavanti ai fatti ascrittigli. In via del tutto subordinata chiede rideterminarsi la sanzione dovendosi escludere, perché non pronunciate, la pronuncia di frasi con riferimenti di carattere razziale. Le affermazioni descritte unitamente ad altre di carattere fortemente inquietanti, emergenti dalla lettura dell’intero contesto del reclamo, hanno determinato il Collegio ad esaminare, in due distinte sedute, l’Arbitro ed il legale rappresentante della Società. In data 31 gennaio c.a. il rappresentante della Società confermava in ogni particolare il contenuto del reclamo con riferimento sia al comportamento del Dirigente, che afferma essere scevro da “insulti razziali, azioni e/o contatti fisici” sia a quello tenuto dall’Arbitro, specificando che il tutto trae origine da vecchi livori, risalenti a qualche anno prima, sorti tra alcuni calciatori e l’arbitro - coetanei - per banali motivi di giuochi extracalcistici che sono poi sfociati, sempre a detta della reclamante, in un provvedimento giudiziario a carico dell’oggi D.G.. In data 7 febbraio viene ascoltato il D.G. il quale, dopo aver confermato in toto quanto ha fatto oggetto di annotazione sul referto in riferimento al comportamento tenuto nei suoi confronti dal Dirigente Tavanti a fine gara, ha risposto ad alcune domande postegli dal Collegio. L’arbitro ha ammesso l’esistenza di un procedimento giudiziario nei suoi confronti che, afferma, essersi concluso con un non meglio specificato accordo tra le parti, causato da derisioni e insulti, ai quali egli avrebbe reagito, rivolti ad un proprio fratello minore da parte di un compagno di scuola, calciatore della reclamante. Afferma di non aver rivolto alcuna frase ai calciatori in occasione delle fasi preparatorie della gara, ammette di essersi rivolto, fuori dal campo e dopo la gara, ad un calciatore della Bucinese (espulso nel corso della gara) con la frase “Pensi di rigiocare?”. Con riferimento al comportamento che il Dirigente Tavanti ha tenuto nei suoi confronti conferma integralmente quanto descritto sul rapporto di gara. Ultimata la fase istruttoria la C.D. osserva che il reclamo deve essere considerato sotto due distinti aspetti. Il primo di carattere strettamente disciplinare per quanto accaduto in campo e regolarmente riportato dal D.G. sul referto di gara, il secondo attinente invece alle dichiarazioni ed alle espressioni usate dalla Società Bucinese con il reclamo nei confronti dell’Ufficiale di gara che, ancorché riferite ad episodi accaduti prima ed al di fuori della gara, sarebbero stati determinanti nell’assunzione delle decisioni del D.G. generando, da parte del G.S., l’applicazione di quattro sanzioni disciplinari tra inibizione e squalifiche e di due ammonizioni. E’ evidente in tale ultimo caso che se le affermazioni della reclamante fossero rispondenti al vero, esse potrebbero costituire motivo di provvedimenti nei confronti del D.G., ma se infondate sarebbero causa di provvedimenti nei confronti della Società per la conseguenziale evidente violazione di quanto disposto dall’art. 1 del C.G.S.. Ogni accertamento a tale ultimo proposito è sottratto all’esame di questo consesso, rientrando nella esclusiva competenza della Procura Federale alla quale viene rivolta in questa sede rituale richiesta di indagini ai sensi dell’art. 32, c. 9, del C.G.S.. Per quanto si riferisce al merito del reclamo la Commissione: -rilevato che non è stata contestato alcun contatto fisico tra il D.G. ed il Dirigente, riferendo la delibera impugnata solo di un tentativo di colpire, -preso atto della integrale conferma, in data odierna, da parte del D.G. dello svolgersi dei fatti come descritti sul rapporto di gara, -richiamato il contenuto dell’art. 35 del C.G.S., esamina la sanzione irrogata esclusivamente sotto l’aspetto della sua entità, che ritiene essere assolutamente in linea con gli addebiti mossi al Dirigente dovendo a quest’ultimo ricordare che egli svolge la funzione di Dirigente Accompagnatore per una squadra di Allievi, ovvero di calciatori aventi sedici anni, ai quali deve essere insegnato oltre che a giocare al calcio, anche a sapere vivere nell’ambito di un contesto socialmente civile. P.Q.M. la C.D.T. della Toscana respinge il reclamo acquisendo la relativa tassa. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it