COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ A.S.D. Progetto Giovani Isola d’Elba avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha inflitto la squalifica per dodici mesi al Calciatore Corsi Matteo. (C.U. n. 31 del 15 gennaio 2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ A.S.D. Progetto Giovani Isola d’Elba avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha inflitto la squalifica per dodici mesi al Calciatore Corsi Matteo. (C.U. n. 31 del 15 gennaio 2014). Il provvedimento evidenziato in epigrafe così motivato,“A gioco fermo calciava il pallone con violenza verso il d.g. colpendolo alla spalla destra e procurandogli lieve dolore momentaneo”, viene impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore la quale ritiene la sanzione “estremamente sproporzionata”. La doglianza si fonda sull’affermato diverso svolgimento dei fatti rispetto a quello emergente dal rapporto di gara che, secondo la descrizione fornita dal calciatore, sarebbe il seguente: -il D.G. si trovava in posizione frontale rispetto al punto dal quale doveva essere ripreso il gioco; -il Calciatore, che si trovava alle spalle dell’arbitro ad una distanza di circa 20 mt. ha raccolto il pallone da terra con le mani e, senza manifestare alcuna stizza, lo ha calciato “di piatto” verso il punto di ripresa del gioco, al solo scopo di accelerarne la ripresa.; -ha successivamente e spontaneamente presentato le proprie scuse all’Arbitro, uscendo dal campo, dopo il provvedimento di espulsione, in maniera disciplinata. Il reclamo si conclude con la richiesta di annullamento della sanzione e in subordine con la richiesta di un confronto diretto tra D,G, e Calciatore “per determinare una eventuale sanzione significativamente ridotta”. La C. D. dopo aver acquisito il supplemento al rapporto di gara ed aver richiesto all’Arbitro ulteriori chiarimenti osserva quanto segue. Come costantemente ripetuto le decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva vengono assunte, per l’espresso disposto normativo recato dall’art. 35 del C.G.S., sulla base del rapporto di gara e dell’eventuale supplemento i quali rivestono il carattere di prova privilegiata, a meno che non emergano dati e circostanze dai quali possa evincersi un fondato dubbio che quanto descritto in atti si sia svolto in modo significativamente diverso rispetto a quanto in essi riportato. La descrizione fornita dall’arbitro in sede di rapporto, integrata dal supplemento richiesto e dai chiarimenti ulteriormente richiestigli, appare assolutamente chiara e precisa, senza che le motivazioni addotte con il reclamo possano indurre, in qualche modo, il Collegio a poter dubitare che i fatti si siano svolti in maniera difforme da come indicato dal D.G.. In effetti il reclamo si limita ad una mera, diversa, ricostruzione dell’accaduto e null’altro. Per contro il D.G., preso atto del contenuto del reclamo, ha precisato di esser assolutamente certo che il pallone sia stato lanciato dal Corsi, che non si trovava alle sue spalle ma alla sua destra, tanto da non aver avuto la necessità di voltarsi per identificarlo. Evidenzia inoltre che il calcio al pallone è stato inferto con forza ed in segno di disappunto contro la decisione tecnica appena assunta. La decisione impugnata, quindi, una volta accertato in via definitiva il concreto svolgersi dei fatti, deve essere esaminata esclusivamente sotto l’aspetto dell’entità della sanzione irrogata. In ordine a ciò la Commissione si riporta alla proprie precedenti decisioni in eguali fattispecie, secondo le quali il lancio del pallone contro il D.G. colpendolo, specie se accompagnato anche da una, ancorché minima, conseguenza fisica determina l’applicazione della squalifica, nei confronti del calciatore colpevole, per un anno. L’uscita disciplinata dal campo del calciatore che, peraltro, stando a quanto affermato in sede di supplemento, non si è scusato con il D.G., non costituisce alcuna attenuante trattandosi del normale minimo comportamento da tenere. Per quanto riguarda la richiesta formulata in subordine dalla Società la Commissione non può accoglierla stante quanto disposto dall’art. 34, c. 5, del C.G.S. che vieta il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo ed acquisisce la tassa relativa.
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