COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Poveromo Calcio avverso squalifica Vietina Rodolfo fino al 1032014 (C.U. N° 29 Del 2312014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Poveromo Calcio avverso squalifica Vietina Rodolfo fino al 1032014 (C.U. N° 29 Del 2312014) Propone rituale reclamo la ASD Poveromo Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Massa con la seguente motivazione: “Per aver spinto e minacciato un giocatore avversario e per aver colpito con calci l’allenatore della squadra avversaria procurandogli diverse escoriazioni.”. Reclama la società chiedendo un riduzione affermando che il calciatore Vietina sarebbe intervenuto in difesa di un compagno di squadra e, aggredito dall’allenatore avversario, per divincolarsi avrebbe urtato le gambe dell’allenatore stesso. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto del D.G., decide di respingere il reclamo. Osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale, così come dal supplemento, emerge chiaramente il comportamento violento e non regolamentare del calciatore, così come l’arbitro da contezza dell’intervento dell’allenatore per fermare il giocatore e non per aggredirlo. La giovane età del calciatore, lungi dall’essere una attenuante, induce a ritenere congrua la sanzione comminata, anche se dal rapporto e dal supplemento emerge chiaramente come le escoriazioni subite dall’allenatore avversario siano state procurate più dal tentativo di divincolarsi che da una vera e propria volontà lesiva. In ogni caso la C.D. osserva come se vi fosse stata una tale volontà, la sanzione avrebbe dovuto essere di maggiore entità, risulta invece, proprio in ragione di quanto sopra, congrua e non suscettibile di riduzione. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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