LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio GIUSTINI/A.C.D.SANT’ANGELO 1907 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio GIUSTINI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/11/2013 il sig. Alessio
GIUSTINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la
Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la
corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.
Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.
La Società in data 3/12/2013 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma prive di indicazioni concrete utili a dimostrare un parziale o totale pagamento del calciatore.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la
Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Alessio
GIUSTINI della somma di €.4.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo
versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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