LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LANGELLA/U.S.D.CAVESE 1919

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LANGELLA/U.S.D.CAVESE 1919 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig. Giovanni LANGELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.250,00 relativa ai mesi di agosto,settembre,ottobre,novembre e dicembre 2012. A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici: - letto il reclamo del calciatore Giovanni Langella del 18.02.2013, ricevuto dalla Società il 26.02.2013; - letta la memoria difensiva della Società U. S. D. Pro Cavese 1394 de127.02.2103, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione, la improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento" e infine contestazione dell'importo quantificato nel reclamo, che dovrebbe correttamente quantificarsi in Euro 2.875,00 per i calcoli ivi svolti; - letta la nota prot. N. 2844/CLP del Vice Procuratore Federale; - ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo economico dedotto in giudizio, apparentemente riferibile all'allora Presidente della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 Vice Procuratore Federale, ne codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisori necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata; ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de quo non appare ragione di nullità, vuoi perche l’accordo medesimo a stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perche la corretta prestazione sportiva dal 02.08.2012 al 17.12.2012 non a stata contestata dalla Società; ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento no a motivo di improcedibilità del reclamo; ritenuto infine corretto il calcolo del compenso dovuto come indicato nella memoria difensiva della Società, accoglie il reclamo nei limiti indicati in premesse e condanna per I'effetto la Società al pagamento della somma di euro 2.875,00 in favore del Sig.Giovanni LANGELLA. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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