LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/G.S.D.NUVLA SAN FELICE(ora S.FELICE GLAD.)

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/G.S.D.NUVLA SAN FELICE(ora S.FELICE GLAD.) Con ricorso del 24/7/2012 il Sig. Nunzio PAGANO richiedeva I'accertamento del proprio credito di €.25.822,00 nei confronti della G.S.D.NUVLA SAN FELICE (ora A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR), esponendo di aver concluso un accordo economico con la detta Società per € 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. La Società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa creditoria del ricorrente, eccependo la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'accordo economico, precisando di non avere alcuna notizia relativa al perfezionamento del contratto con il calciatore in quanto eventualmente perfezionato con la precedente dirigenza. All'udienza del 16/11/2012 le parti chiedevano, concordemente, rinvio e, successivamente, dopo la rimessione del mandato difensivo da parte del difensore della Società, a stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento alla F.I.G.C.- Procura Federale per I'accertamento dell'illecito dedotto dalla resistente. L'ufficio inquirente, espletate le proprie competenze con l’audizione delle parti, riteneva sufficienti gli elementi cosi acquisiti - in particolare il deposito dell'Accordo Economico presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. sottoscritto da entrambe le parti, non ritenendo necessaria l’espletamento di perizia calligrafica per verificare la dedotta falsità della firma del legale rappresentante della Società, rimetteva gli atti a questa Commissione per la definizione del procedimento in oggetto.Solo la F.I.G.C.- Procura Federale, cui era riservata istituzionalmente e per espressa disposizione normativa, l’accertamento dell'illecito - falsità - poteva espletare indagini specifiche e mirate - nel caso perizia calligrafica - alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione, indagini, si sottolinea, precluse a questa Commissione. Consegue dalle superiori considerazioni che, in difetto dell'accertamento dell'illecito e, quindi della falsità della firma, I'accordo economico deve ritenersi, allo stato ed in mancanza di obbiettivi e diversi riscontri, valido ed efficace e deve, per l’effetto, dichiararsi accertato il credito del ricorrente Sig.Nunzio PAGANO nella misura richiesta di €. 25.822,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara accertato,per le causali di cui in motivazione, il credito del Sig. Nunzio PAGANO nei confronti della G.S.D.NUVLA SAN FELICE (ora A.S.D.S.FELICE GLADIATOR) nella misura di € 25.822,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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