F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 19 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 – NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) 3. RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 – NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) 4. RICORSO DEL SIG. SERVALLI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 22 COMMA 8 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 19 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) 3. RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 22, COMMA 8, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, CALC. SIMONE PONTIGGIA E SIG. ROBERTO SERVALLI, IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013 - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) 4. RICORSO DEL SIG. SERVALLI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 22 COMMA 8 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PONTIGGIA SIMONE ALLE GARE DI CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE, GIRONE A, SAVONA/ALBINOLEFFE DEL 1.9.2013 E ALBINOLEFFE/SUDTIROL DEL 9.9.2013, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 2079/177 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) Il Procuratore Federale Vicario, premesso di avere esaminato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 33 DIV del 24 settembre 2013, che ha accolto il reclamo proposto dalla società Cremonese in ordine alla gara Albinoleffe/Cremonese valevole per il campionato di Lega Pro. - 1^ Divisione – Girone “A” disputata in data 17.9.2013, in quanto la società Albinoleffe ha schierato il calciatore Simone Pontiggia, benché squalificato comminando la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 , rimetteva “gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla partecipazione del medesimo calciatore Simone Pontiggia a precedenti gare”; - esaminato il Com. Uff. n. 184/TB del 30.5.2013 del Giudice Sportivo sopraindicato che evidenzia che lo stesso ha emesso il provvedimento disciplinare della squalifica per complessive sei giornate di campionato al calciatore Simone Pontiggia all’epoca dei fatti già tesserato per la società V.C. Albinoleffe S.r.l.; - visto l’art. 22, comma 6 e 8, C.G.S. secondo il quale “le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” e che “i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”; - rilevato che della documentazione successivamente acquisita, è emesso che il calciatore Simone Pontiggia nella Stagione Sportiva di che trattasi ha preso parte a ulteriori 2 gare valevoli per il Campionato di Lega Pro. – 1^ Divisione – Girone “A”, in posizione irregolare in quanto squalificato per 6 gare effettive di campionato, e cioè: - Savona/Albinoleffe 2-3 del 1.9.2013; - Albinoleffe/SudTirol 3-1 del 9.9.2013; - ritenuto altresì, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Pontiggia venne inserito nell’elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati e partecipazione alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza risultano firmate ai sensi dell’art. 61 N.O.I.F., quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Roberto Servalli; - ritenuto, infine, che i fatti suddescritti integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 22, comma 8, C.G.S. ascrivibili ai Sig.ri Simone Pontiggia e Roberto Servalli, rispettivamente calciatore e dirigente della società U.C. Albinoleffe S.r.l., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società U.C. Albinoleffe S.r.l., ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per l’operato dei tesserati. Tutto ciò premesso, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Pontiggia ed il Servalli per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, 1° comma, e 22, comma 8, e la società Albinoleffe S.r.l. per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale (con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 6 dicembre 2013) respingeva, in via preliminare, l’istanza di sospensione e/o rinvio formulata dal difensore dei deferiti per la pendenza di analogo procedimento avanti la Corte di Giustizia Federale, ritenuto che allo stato non sussistesse un collegamento necessario tra le due controversie. Nel merito, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva a carico di Simone Pontiggia, la sanzione di una giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, a carico di Roberto Servalli mesi 2 di inibizione, nonché a carico della società Albinoleffe, la sanzione dell’ammenda di euro cinquemila, motivando col rilievo che i fatti contestati non risultavano connotati da intenti fraudolenti o artifici di sorta. Avverso la sentenza proponeva rituale ricorso il Procuratore Federale vicario della F.I.G.C. per la modifica parziale di tale decisione in relazione all’entità della sanzione inflitta alla società U.C. Albinoleffe. La Commissione Disciplinare Nazionale ha applicato la sola pena dell’ammenda di € 5.000,00 a fronte della richiesta avanzata in udienza dalla Procura Federale di due punti di penalizzazione, oltre alla sanzione dell’ammenda. La deliberazione della C.D.N. appare non condivisibile perché non ha tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa dai tesserati della Società, la quale ha beneficiato in occasione di ben due gare di campionato della presenza in campo di un giocatore non avente titolo, in quanto all’epoca non aveva ancora terminato di scontare la squalifica precedentemente inflittagli. E’ d’altronde la stessa Commissione a riconoscere che il Pontiggia ha partecipato alle due indicate gare di campionato in costanza di squalifica e, quindi in posizione irregolare, che ne ha pregiudicato la regolarità. Quindi ha falsato le partite e non poteva la Società essere sanzionata con la semplice ammenda e non con dei punti di penalizzazione che appare concretamente afflittiva. Trattandosi di posizioni irregolari denunciate oltre il termine di cui all’art. 46, 3° comma C.G.S., non resta altro che osservare quanto disposto dall’art. 10, comma 8 del C.G.S., che nel caso venga “accertata la responsabilità oggettiva della società”, prevede chiaramente che “il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), l) dell’art. 18 comma 1 (la lettera “g” del richiamato articolo prevede la “penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Appare evidente, pertanto, che la Commissione Disciplinare, nel comminare solo un’ammenda alla società Albinoleffe, ha applicato una sanzione non concretamente afflittiva nei confronti di quest’ultima. La Procura Federale, poi, sottolinea un’evidente contraddizione quando la Commissione afferma categoricamente che “non sono condivisibili le osservazioni difensive, che invocano un errore scusabile in capo ai deferiti su ipotetiche difficoltà interpretative od applicative della normativa in materia di esecuzioni delle sanzioni”, specie alla luce delle varie pronunce chiarificatrici della recente giurisprudenza, e che il calciatore Pontiggia ed il dirigente accompagnatore Servalli erano ben consapevoli della sanzione irrogativa (quest’ultimo ha per di più sottoscritto il documento ricognitivo e certificato la regolare posizione del calciatore) per concludere, poi, che “i fatti contestati non risultano connotati da intenti fraudolenti o artifici di sorta”. Anche se poi li sanziona rispettivamente con una giornata di squalifica e due mesi di inibizione. Ricorda, poi, che in situazioni analoghe la Corte di Giustizia Federale ha comminato la sanzione della sconfitta per 0-3.Si chiede, infine, la riforma della sentenza in punto di “sanzione”, aggiungendo all’ammenda già irrogata, la penalizzazione di 2 punti in classifica. La Società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha presentato delle controdeduzioni sostenendo che le argomentazioni della Procura Federale non possono condividersi perché completamente erronee ed infondate. Secondo la difesa della Società, la fattispecie in esame non è in alcun modo inquadrabile né entro l’ambito normativo di cui all’art. 22 comma 8 C.G.S., né nella disciplina delineata dall’art. 10 co. 6 e 8 C.G.S.. E’ di palmare evidenza la totale inconferenza, rispetto alla vicenda in esame, dell’art. 22, comma 8 C.G.S., contestata dal requirente nell’atto di deferimento, riguardando il precetto la squalifica di un giocatore “a termine”, completamente estraneo all’odierno contendere, concernente, invece, una squalifica “a giornata”, subita dal calciatore Pontiggia. La Procura, in sede dibattimentale, e la C.D.N., nell’appellata delibera, hanno cercato di giustificare e superare una così macroscopica discrasia, attribuendola ad un “mero errore materiale”, asseritamente sanato dalla citazione, comunque inserita nel corpo del deferimento, dell’art. 22, comma 6 C.G.S.. Tale soluzione non è proponibile né accettabile perché la formulata incolpazione ex art. 22, 8° comma, è presente non solo in fase di enunciazione dei capi d’accusa, ma anche nella stessa narrativa in uno degli ultimi capoversi; onde la presunta invocazione dell’art. 22, 6° comma C.G.S. appare del tutto erronea ed inadeguata in quanto si riferisce ad altre ipotesi. Parimenti improprio e fuorviante è il richiamo, contenuto nel gravame della Procura Federale, all’art. 10, comma 8 C.G.S., il quale si collega indissolubilmente alla norma sostanziale di cui al precedente comma 6 dell’art. 22. E’ fuor di dubbio, a parere della difesa della società, che tale disposizione si riferisca, espressamente e specificamente, al compimento di “atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari”: ipotesi totalmente diversa di quella di cui si dibatte. E così per quanto concerne lo scorcio conclusivo dello stesso comma 6, allorché si parla di calciatori “sotto falso nome o che comunque non abbiano titoli per prendervi parte” non ha nulla a che vedere con la contestazione relativa alla ipotetica disputa di gare in posizione irregolare per l’asserito permanere di un residuo di squalifica non ancora scontato. Comunque, tra le posizioni previste dall’art. 10, comma 8 C.G.S., a carico delle società chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, è inclusa anche quella dell’art. 18 comma 1 C.G.S., vale a dire l’ammenda con diffida senza che si debba necessariamente arrivare alla penalizzazione di punti in classifica ai sensi della successiva lett. g). Non si ravvisano comunque comportamenti così deprecabili e compromettenti da giustificare la richiesta di aggravamento sanzionatorio avanzata dalla Procura Federale. Al contrario, ricorre certamente un’ipotesi di errore scusabile in quanto nei due tesserati e nella Società di appartenenza, era radicata e comprensibile la convinzione che la squalifica per cui è causa dovesse essere scontata, anche per la corrente cennata agonistica, in gare del Campionato “Dante Berretti”; il tutto in ottemperanza al disposto dell’art. 22 comma 3 C.G.S., senza che, nel contempo, potessero trovare ingresso le tassative e perentorie eccezioni di cui al successivo comma 6. Se quanto sopra è vero, è inevitabile concludere per la non ravvisabilità di inadempienze di sorta ascrivibili alla U.C. Albinoleffe s.r.l. o, quantomeno per l’estrema tenuità e venialità delle condotte contestate, in ordine alle quali l’ammenda di € 5.000,00 statuita in prima istanza, costituisce una punizione fin troppo gravosa ed afflittiva, non passibile di inasprimento alcuno. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 6 dicembre 2013, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 5 novembre 2013) proponeva reclamo autonomo la società Albinoleffe S.r.l. ed il dirigente della società Roberto Servalli, quest’ultimo per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e dell’art. 22, comma 8 C.G.S.. In ambedue i reclami si ripropongono le questioni già esposte dalla difesa della Società Albinoleffe s.r.l. nelle controdeduzioni al ricorso del Procuratore Federale. Stante la stretta connessione tra i tre procedimenti sorti per la stessa violazione (afferente l’impiego del calciatore Pontiggia con un residuo di squalifica ancora da scontare) ne veniva disposta la riunione. Per quanto concerne il ricorso del Procuratore Federale, si ritiene parzialmente fondato in relazione alla gravità delle violazioni reiterate che hanno inciso sulla regolarità delle gare effettuate in spregio al divieto ex art. 22 C.G.S.. Andando per ordine: l’istanza pregiudiziale di sospensione o rinvio del procedimento è stata ritirata dalla difesa in fase preliminare. La pretesa errata contestazione degli addebiti è insussistente. In linea generale, si può ben sostenere che l’errata indicazione di un articolo è irrilevante quando il “corpo” dell’incolpazione è chiaro, esplicito e non può ingenerare alcun dubbio. Non si può, poi, evidenziare un inciso, obliterando il resto senza tener conto della “ratio” e che l’ermeneusi deve essere anche logico-sistematica. Nell’atto di deferimento è lapalissiana la contestazione dell’art. 22, comma 6 e 8, C.G.S. secondo il quale “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” e “i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. Il rilievo della differenza “a termine” o “a giornata” sotto il profilo della “ratio” della norma, non ha ragion d’essere in quanto si tratta di concetti equipollenti. Né è accettabile l’ipotesi dell’errore scusabile data la presunzione assoluta di conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, sancita dall’art. 22 comma 11 C.G.S.. Va ancora rilevato che la squalifica per sei gare effettive del Pontiggia è stata inflitta nell’ultima gara del Campionato “Berretti”. Nell’elenco dei calciatori, a carico dei quali residuavano sanzioni di squalifica da scontare nella Stagione Sportiva 2013/2014 o nelle stagioni successive, inviato dalla segreteria della Lega Pro alle società affiliate il 17 luglio 2013, risultava infatti come Simone Pontiggia doveva scontare sei gare di squalifica. Successivamente veniva pubblicato il Regolamento del Campionato “D. Berretti”, 2013/2014 che all’art. 5, per quanto concerne la partecipazione dei giocatori, stabiliva che potessero partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi, e che in ogni gara del Campionato potessero essere impiegati 3 calciatori “fuori quota” della classe 1994. Pertanto il Pontiggia nella corrente stagione non poteva in alcun modo prendere parte alle partite del Campionato “D. Berretti”, essendo nato nel 1993 né potrà scontare in tale campionato le giornate di squalifica comminategli il 30 maggio 2013 dal Giudice Sportivo. In spregio alla gravissima sanzione inflittagli, il Pontiggia scendeva in campo nella gara Savona-Albinoleffe in occasione della 7^ giornata del Campionato di I divisione, girone A della Lega Pro in data 1.9.2013. Ancora, l’8.9.2013 il giocatore prendeva parte alla 2^ giornata del Campionato di Prima Divisione Albinoleffe/SudTirol. Infine, il 13 settembre 2013 disputava la partita Albinoleffe/Cremonese. Si intende, poi, sottolineare l’importante principio dell’effettività della sanzione, in virtù del quale la sanzione deve in ogni caso essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Soccorre all’uopo la decisione della Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 107/CFG Stagione Sportivo 2009/2010) che ha effettuato una ermeneusi chiarificatrice degli artt. 22 e 19 C.G.S.: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Dalla lettura del sesto comma dell’art. 22, i due principi trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, cede al principio principe dell’effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’11° comma dell’art. 19 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. E’ appena il caso di richiamare, infine, anche il principio della immediatezza dell’esecuzione delle sanzioni (v. art. 22, 2° e 12° comma C.G.S.). Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2, 3 e 4: - accoglie in parte il ricorso della Procura Federale e determina in 1 punto di penalizzazione in classifica la sola sanzione inflitta alla società U.C. Albinoleffe; - dichiara assorbito il ricorso dell’U.C. Albinoleffe e dispone addebitarsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso del Sig. Roberto Servalli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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