F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2, COMELT TONIOLO MILANO/LECCO CALCIO A CINQUE DEL 18.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2, COMELT TONIOLO MILANO/LECCO CALCIO A CINQUE DEL 18.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014) Con reclamo ritualmente proposto l’A.S.D. Comelt Toniolo Milano ha impugnato la decisione nel Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, seguito gara del Campionato Nazionale di Serie A2 del 18.1.2014, ha irrogato al suo allenatore, Sig. Sau Daniele, la squalifica per 4 giornate effettive di gara in quanto, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, anziché permanere negli spogliatoi fino al termine dell’incontro, si recava sulle tribune ove veniva a diverbio con due sostenitori della squadra avversaria dando luogo ad un tafferuglio che costringeva l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito, pur non negando il comportamento del Sau, che il medesimo aveva reagito a provocazioni consistenti in minacce verbali, atti di dileggio e scherno, lesivi nella sua reputazione, rivoltigli da sostenitori della squadra avversaria in occasione della segnatura della terza rete della Società Lecco Calcio a Cinque. Ha concluso chiedendo, anche con richiesta di chiarimenti all’arbitro, una riduzione della sanzione. Alla seduta del 13.2.2014, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale, IV Sezione giudicante, nessuno è comparso per la reclamante. Osserva questa Corte che in adesione alla istanza della reclamante ha preliminarmente interpellato i due arbitri i quali hanno precisato, in specie il secondo arbitro, che nel corso della gara il Sau era stato fatto oggetto di insulti e provocazioni rivoltigli dalla tifoseria avversaria per cui era molto probabile che allorchè il Sau, espulso, era andato in tribuna avesse reagito accapigliandosi con gli autori degli insulti. Hanno, inoltre, precisato che su fattivo intervento di un dirigente della odierna reclamante, la situazione era stata ricomposta con celerità. Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Infatti, pur meritevole di censura la condotta realizzata dal Sau, deve riconoscersi in suo favore di avere reagito nella concitazione del momento in modo impulsivo. La sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, può, pertanto essere ridotta come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F, sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Sau Daniele nella misura di 3 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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