F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDARIO SAVERIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI BARLETTA/ LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDARIO SAVERIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI BARLETTA/ LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014) L'arbitro della gara Barletta/Lecce, disputata il 25.1.2014 e valevole per il Campionato Allievi Nazionali, riferiva nel suo rapporto di avere, al 20' del 2° tempo, espulso per doppia ammonizione il calciatore del Barletta D'Addario Saverio, il quale, dopo averlo offeso, cercava con atteggiamento minaccioso di avvicinarglisi non riuscendovi perchè trattenuto dai suoi compagni, aggiungendo infine che lo stesso, dopo circa 2', aveva abbandonato il terreno di gioco continuando ad offenderlo. I fatti su descritti venivano sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. con la squalifica per 4 giornate, decisione, questa, che è stata impugnata dalla S,S, Barletta secondo la quale, nel determinare la sanzione, il primo Giudice avrebbe erroneamente computato l'aggravante della reiterazione, aggravante inesistente perchè la descrizione ricavabile dal referto ('continuando ad offendermi') essendo del tutto generica non consentiva alcuna verifica sull'effettivo contenuto della stessa. Il reclamo, infondato, va respinto. Il valore, quale fonte di prova privilegiata del rapporto arbitrale è totale ed assoluto, sicchè, in mancanza di macroscopiche incongruenze ,evidenti contraddizioni o rilevanti assurdità, non può essere disatteso da critiche fumose ed incentrate su sofismi bizantineggianti; ne deriva che se l'arbitro ha percepito di aver ricevuto delle offese e lo ha refertato, stabilire il contenuto di tali offese, se lesive della sua dignità o soltanto irriguardose o irrispettose, si palesa mero esercizio lessicale del tutto improduttivo di effetti scriminanti o attenuanti. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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