F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 56 del 3 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone A Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella svoltasi in data 1 febbraio 2014, comminava, tra l’altro, l’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società Napoli Calcio Femminile, per minacce ed insulti rivolti durante la gara dai suoi tifosi alla terna arbitrale e per aver consentito - attraverso un cancello di accesso agli spogliatori, lasciato aperto - l’ingresso di persone non autorizzate che pure rivolgevano agli arbitri ingiurie ed offese. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la Napoli Calcio Femminile lamenta l’eccessività della sanzione di cui chiede la riduzione asserendo che i sostenitori si erano limitati ad esprimere solo “colorite rimostranze” non offensive e che il cancello era stato solo momentaneamente aperto per permettere ai dirigenti delle due squadre di accedere al bar. Tanto premesso, la Corte non ritiene che le deduzioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nella chiara esposizione dei referti e del supplemento, in atti, redatti degli arbitri che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S.. Dai referti, infatti, risulta una ben diversa descrizione dei fatti, conforme a quella descritta dal giudice sportivo nel comminare la sanzione. Quanto all’entità di quest’ultima, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce a ritenere non riducibile l’ammenda comminata alla Società, anche tenuto conto di precedente decisione (in merito alla gara Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile svoltasi il 12 ottobre 2013) assunta da questa Corte nei confronti della stessa società Napoli Calcio, sanzionata per analoghi comportamenti offensivi e ingiuriosi rivolti dai suoi tifosi verso la classe arbitrale. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Napoli Calcio Femminile di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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