F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISPOSTA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 5.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 123 del 6.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISPOSTA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 5.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 123 del 6.2.2014) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Roma – Napoli, disputato in data 5 febbraio 2014 e valevole per la semifinale della Coppa Italia 2013/2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla A.S. Roma S.p.A. le sanzioni dell’ammenda di € 50.000,00 e l’obbligo di disputare una gara con i settori dello stadio denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori, stabilendo, altresì, “la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 (Com. Uff. n. 63, sopravvenuta peraltro in seguito al turno di campionato casalingo avverso la medesima squadra partenopea)”, per avere i suoi sostenitori, collocati nei predetti settori dello stadio, in tre diverse circostanze (al 15° del primo tempo ed al 46° del secondo tempo, i tifosi della Curva Sud ed al 2° del primo tempo, i tifosi della Curva Nord) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Al riguardo, il Giudice Sportivo ha ritenuto equo disporre la sanzione nel minimo edittale stabilito dall’articolo 18, comma 1, lett. e), C.G.S. per la violazione avvenuta nel corso della gara del 5 febbraio 2014, “in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A., la quale sostiene, in sintesi: (i) che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che il coro oggetto di analisi deve ritenersi un insulto/ingiuria e non atto di discriminazione e che vi sarebbe una disparità di trattamento tra i cori avverso i cittadini napoletani e quelli che, secondo la ricorrente, sarebbero stati rivolti contro i tifosi romanisti e la città di Roma sia in occasione della gara oggetto di giudizio che in altre occasioni; (ii) che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nella procedura di irrogazione della sanzione, in quanto dovrebbe valere, anche per le sanzioni applicate alle società, la disciplina stabilita dall’articolo 19, comma 11.1, C.G.S., secondo il quale alcune sanzioni a carico dei tesserati in relazione a gare di Coppa Italia e Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni; (iii) che la revoca della sospensione della sanzione inflitta con il provvedimento del 21 ottobre 2013 del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 63) non avrebbe potuto essere disposta, in quanto è attualmente pendente un giudizio in cui tale sospensione era stata revocata, a causa della medesima violazione commessa dai tifosi romanisti nel corso dell’incontro Milan – Roma del 16 dicembre scorso; (iv) che la sanzione della chiusura del settore “Curva Nord” sarebbe iniqua, in quanto non vi sarebbe proporzionalità tra la violazione e la sanzione; (v) che, in caso di rigetto del ricorso, si dovrebbe eseguire la sanzione applicando il principio dettato dall’articolo 22 C.G.S. in caso di squalifica del campo, ossia alla seconda giornata successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 5 febbraio 2014, per la Società ricorrente sono presenti il direttore generale, avv. Mauro Baldissoni, ed il difensore avv. Antonio Conte, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso non possa trovare accoglimento. Ed invero, riguardo ai motivi sopra descritti ai punti (i) e (iv), non può essere revocato in dubbio che il coro più volte intonato dai tifosi della ricorrente presenti nei settori denominati Curva Sud e Curva Nord abbia natura al contempo insultante e discriminatoria nei confronti degli abitanti della città di Napoli e debba essere ritenuto - per portata, dimensione, provenienza e percepibilità, in base alle attestazioni in atti dei rappresentanti della Procura Federale e al costante indirizzo di questa Corte - sanzionabile ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S., con riguardo a parte consistente e comunque significativa dei settori di provenienza, non potendo al riguardo rilevare in questa sede giudicante, come criterio di valutazione, altre deprecabili manifestazioni che vedono protagoniste altre tifoserie. In ordine al motivo descritto al precedente punto (ii), questa Corte rileva, invece, come nel caso di specie non possa ricorrersi alla richiesta interpretazione analogica di determinate norme codicistiche, ma, diversamente, occorre inevitabilmente procedere all’applicazione del principio, individuato dal noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo il quale ciò che non è compreso in una norma si presume che non sia stato voluto dal legislatore, laddove quest’ultimo lo abbia previsto in un’altra norma. Il richiamato e fondamentale principio in materia di interpretazione delle leggi può essere agevolmente applicato al caso di specie. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede, peraltro, quale regola generale, l’applicabilità delle sanzioni senza alcuna distinzione tra manifestazioni o fasi di esse. In deroga a detto principio, è stata prevista una speciale disciplina, all’articolo 19, commi 11.1, 11.2, 12 e 13, applicabile per alcune sanzioni inflitte ai soli tesserati – ossia, quelle stabilite dall’articolo 19, comma 1, lett. a), b), c), d), e) - ed esclusivamente nell’ambito di gare valevoli per la Coppa Italia, per le Coppe Regioni e per le fasi di play-off e play-out dei campionati che le prevedono. Eccezione, espressamente ribadita nella parte del Codice dedicata alla disciplina in deroga, ove, all’articolo 19, comma 11.3, è stabilito che dette sanzioni “inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Nel caso in esame, non vi è dubbio che il legislatore sportivo non abbia, invece, voluto estendere alle sanzioni inflitte alle società per responsabilità oggettiva derivante da manifestazioni discriminatorie la deroga stabilita per quelle comminate ai tesserati, né, come è noto, per consolidati principi può estendersi analogicamente la portata di una norma connotata da eccezionalità. Per quanto riguarda il motivo di cui al precedente punto (iii), deve rilevarsi come, secondo l’articolo 16, comma 2bis, C.G.S., di recente introdotto, “con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. Orbene, la pendenza di una fase di ulteriore istruttoria circa il comportamento tenuto dalla tifoseria romanista nel corso dell’incontro Milan – Roma non può certo provocare l’inapplicabilità di una ulteriore sanzione derivante da un successivo comportamento tenuto dalla stessa tifoseria in violazione delle medesime norme di riferimento. Come previsto dalla norma in esame, la società rimane, invero, sotto osservazione per il periodo di un anno nel corso del quale, ove si verifichino fatti che gli organi di giustizia sportiva reputino tali da determinare la revoca della sospensione, la sanzione ha effettiva ed automatica applicazione. Nel caso di specie, ferma la valutazione ancora in corso della condotta tenuta dai tifosi della ricorrente presso lo stadio milanese, l’evidente ed ulteriore violazione del dettato dell’articolo 11.3 C.G.S. ha comportato la revoca della sospensione della sanzione inflitta con il provvedimento del 21 ottobre 2013 del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 63). Del resto il perdurare del beneficio sospensivo, e quindi anche la sua revocabilità in caso di sopravvenire di altra violazione, è stato confermato da questa stessa Sezione nel disporre ulteriori accertamenti istruttori in relazione all’incontro Milan/Roma (Com. Uff. n. 147 del 20 dicembre 2013), senza che in senso contrario possa, ovviamente, rilevare la pendenza dei medesimi accertamenti (in caso di eventuale rigetto definitivo del reclamo in relazione a quest’ultima gara l’AS Roma sarà chiamata a scontare, ovviamente, un solo turno di sanzione, come se si trattasse della terza violazione intercorsa). Infine, in riferimento al motivo di cui al precedente punto (v), si rileva che, anche in questo caso, non si può ricorrere ad alcuna interpretazione analogica, in quanto il Codice prevede espressamente l’esecuzione differita della sanzione solo in caso di squalifica del campo. Diversamente da quanto esposto dalla ricorrente, non sussiste, quindi, un vuoto normativo. La ratio della predetta deroga prevista all’articolo 22 C.G.S. è, infatti, consentire alla società sanzionata di avere il tempo necessario per la risoluzione delle problematiche relative alla ricerca della sede più vicina ed opportuna ove disputare la successiva gara casalinga. Nel caso di specie, anche per consolidato indirizzo di questa Corte, non si ravvisa, invece, tale esigenza, atteso che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo è la chiusura di settori dello stadio e che, peraltro, la pubblicazione di detta sanzione è avvenuta ben dieci giorni prima della data in cui doveva avere effettiva esecuzione. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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