COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 30.6.14, NONCHE’ DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C., AL DIRIGENTE FEDELE ROBERTO; INIBIZIONE FINO AL 30.12.14 AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO LORENZO; INIBIZIONE FINO AL 30.6.15, NONCHE’ DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C., AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO MARIO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / NOTARESCO, DISPUTATA IL 5.1.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°34 DEL 9.1.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO LE DECISIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 30.6.14, NONCHE’ DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C., AL DIRIGENTE FEDELE ROBERTO; INIBIZIONE FINO AL 30.12.14 AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO LORENZO; INIBIZIONE FINO AL 30.6.15, NONCHE’ DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA F.I.G.C., AL DIRIGENTE D’ALESSANDRO MARIO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / NOTARESCO, DISPUTATA IL 5.1.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°34 DEL 9.1.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Notaresco ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti, adottati dal G.S. perché: “ …. al 35° del primo tempo si verificava in tribuna una rissa tra dirigenti e tifosi di entrambe le squadre; in particolare i Sig.ri D’Alessandro Lorenzo, D’Alessandro Mario e Fedele Roberto dirigenti della società Notaresco, insultavano l’arbitro e i giocatori avversari. Ne seguiva che i sostenitori della società Team 604 rispondevano agli insulti ed alle provocazioni; nell’occasione il D’Alessandro Mario e Fedele Roberto proferivano insulti razzisti nei confronti di un calciatore di colore della società Team 604. Quindi tra i dirigenti suddetti della società Notaresco ed i tifosi di entrambe le squadre si verifica una rissa. Il tutto, comunque, si calmava dopo alcuni minuti, senza gravi conseguenze …. “. La società appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel referto arbitrale, in quanto i dirigenti si sarebbero limitati a protestare contro una decisione arbitrale per un fallo, non sanzionato, subito da un proprio calciatore, richiamando l’attenzione del direttore di gara per chiedere l’ammonizione del responsabile, senza rivolgere insulti al medesimo e agli avversari. Gli stessi dirigenti, inoltre, si sarebbero prodigati nel sedare un accenno di rissa provocato da un ragazzo di colore, solo a fine gara identificato quale tesserato della società Team 604, che si era rivolto con linguaggio e gesti offensivi a giocatori e tesserati della società Notaresco che si trovavano in tribuna. Ha dedotto, infine, la non punibilità del sig. Mario D’Alessandro in quanto, nell’occasione, non rivestiva più la qualifica di dirigente della società, avendo presentato le dimissioni al C.R.A. in data antecedente a quella della disputa della gara in esame. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di aver potuto identificare con assoluta certezza i tre responsabili dei fatti, poiché l’episodio del fallo contestato si era verificato proprio sotto la tribuna dove aveva avuto luogo la rissa. Nessun dubbio, inoltre, anche sugli insulti a sfondo razzista indirizzati ad un tesserato della squadra avversaria posizionato in tribuna, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, il calciatore indossava la divisa della società di appartenenza. Osserva, preliminarmente, la Commissione che, anche alla luce del supplemento rimesso dall’arbitro della gara, le sanzioni inflitte dal primo giudice debbono essere integralmente confermate, apparendo le stesse congrue ed adeguate rispetto agli addebiti contestati. Per quanto concerne la sanzione inflitta al dirigente D’Alessandro Mario, va dato atto che lo stesso, con nota pervenuta a questo comitato il 26.11.2013, ha rassegnato le dimissioni da dirigente del Notaresco. Ora, ritiene questa Commissione, anche al fine di garantire la effettiva esecuzione della sanzione riportata dal D’Alessandro, allo stesso vada sospesa l’efficacia e, a norma dell’art. 16, punto 3), C.G.S., la stessa Commissione ritiene che l’effettiva esecuzione della sanzione debba essere subordinata all’eventuale nuovo tesseramento in seno alla F.I.G.C. da parte dello stesso. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, dichiarando sospesa la sola sanzione relativa al dirigente Mario D’Alessandro, subordinandola all’eventuale nuovo tesseramento in seno alla F.I.G.C. da parte dello stesso. Dispone addebitarsi la tassa d’appello.
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