COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GUIDO LIBERATI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA FINO ALL’1.5.14 DEL CALCIATORE LAURENZI ROBERTO E PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE SERAFINI UMBERTO) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUIDO LIBERATI / CESE DISPUTATA IL 2.2.14 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N°26 DEL 6.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GUIDO LIBERATI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA FINO ALL’1.5.14 DEL CALCIATORE LAURENZI ROBERTO E PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE SERAFINI UMBERTO) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUIDO LIBERATI / CESE DISPUTATA IL 2.2.14 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N°26 DEL 6.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello pervenuto a mezzo posta in data 10.2.14, la società Guido Liberati ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 33, C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello siccome inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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