COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.62 della Società A.S.D. CALABRIA FOOD FUTSAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 6.2.2014 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CASALETTO Marco fino al 30/6/2014,squalifica del calciatore BUFFONE Mario fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore FANTE Mattia fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore FANTE Emmanuel fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore ODDO Pasquale fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore DOMANICO Giuseppe per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.62 della Società A.S.D. CALABRIA FOOD FUTSAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 6.2.2014 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore CASALETTO Marco fino al 30/6/2014,squalifica del calciatore BUFFONE Mario fino al 31/12/2014, squalifica del calciatore FANTE Mattia fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore FANTE Emmanuel fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore ODDO Pasquale fino al 12/3/2014, squalifica del calciatore DOMANICO Giuseppe per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali ed il reclamo; - sentito il sig.Oddo Pasquale, calciatore allenatore, il quale ha argomentato in merito alla propria posizione; RILEVA la reclamante chiede l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle squalifiche comminate ai suoi tesserati e della ammenda inflitta alla società, contestando la veridicità dei fatti per come attestati in referto, evidenziando che nessun tentativo di violenza sia stato perpetrato nei confronti dell'arbitro a fine partita, e che comunque non si rinvengono elementi di responsabilità della società nella descrizione di cui al rapporto arbitrale. Ammette che i calciatori si sono resi responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti, quali il Buffone che ha preso l'arbitro per un braccio, il Casaletto assumendo un atteggiamento alterato, gli altri protestando a voce alta, ma nessuno ha posto in essere alcun tentativo di violenza. La Commissione, considerato che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., i rapporti ufficiali e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, deve ritenere che non sussistono elementi per poter inficiare la ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento impugnato. Quanto alle sanzioni, possono essere rimodulate tenendo conto della natura e della entità dei fatti accertati e comunque della inesistenza di atti idonei a configurare il tentativo di aggressione dei calciatori Casoletto, Buffone, Fante Mattia e Fante Emmanuel. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale In parziale accoglimento del reclamo riduce: - la squalifica inflitta al calciatore CASOLETTO Marco fino al 6 APRILE 2014; - la squalifica inflitta al calciatore BUFFONE Mario fino al 6 AGOSTO 2014; - la squalifica inflitta al calciatore FANTE Mattia fino al 6 MARZO 2014; - la squalifica inflitta al calciatore FANTE Emmanuel fino al 6 MARZO 2014; - la squalifica inflitta all’ allenatore ODDO Pasquale fino al 6 MARZO 2014; - la squalifica inflitta al calciatore DOMANICO Giuseppe a TRE gare effettive. - la sanzione dell’ammenda ad € 200,00 (duecento/00); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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