COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 54. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE BELLIS MICHELE – GARA VIS ARIANO CALCIO I VIRTUS SCAFATESE 2010 DELL’8.12.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
54. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE BELLIS MICHELE – GARA VIS ARIANO CALCIO I
VIRTUS SCAFATESE 2010 DELL’8.12.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito, in due distinte sedute, nella persona del suo assistente legale,
il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato il primo assistente
dell’arbitro a chiarimenti (in seconda convocazione, a seguito dell’assenza alla prima convocazione);
letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n.
49 del 12.12.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del reclamante, la sanzione
della squalifica, fino all’8.03.2014, per il grave gesto di uno sputo indirizzato al Commissario di
Campo. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 18.12.2013, il calciatore De Bellis Michele ha
proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante si fonda, tra le altre
motivazioni, sulla circostanza che lo sputo sarebbe stato dato in un momento di confusione, con la
presenza di vari calciatori, con conseguenziale difficoltà di individuare il calciatore responsabile del
fatto, che, in ragione del clima rigido, indossava anche un giaccone, il che comportava, sempre a
parere del reclamante, un’ulteriore difficoltà d’individuazione. In ogni caso, non possono essere
tenute in considerazione alcune motivazioni del reclamo: ad esempio, la presunta assenza di badge
del Commissario di Campo, che l’avrebbe reso non identificabile da parte del calciatore in
argomento; la comparazione con un episodio, verificatosi in una gara di un’altra Lega (imperniato su
due “colpi sul petto” al quarto ufficiale di gara e frasi offensive), al confronto col quale il reclamante
ha qualificato come “un atto assai meno grave e deprecabile” uno sputo. Deve aggiungersi che è
stato ascoltato anche l’assistente n. 1 dell’arbitro, indicato dal Commissario di Campo quale
presente all’atto del gesto del calciatore. Orbene, in sede di audizione presso questa C.D.T.,
l’assistente medesimo, nel confermare la propria presenza all’atto del gesto del calciatore, ha
dichiarato di non “poter confermare quanto riportato dal Commissario di Campo” (circostanza ovvia,
atteso che l’assistente in questione non aveva riportato l’episodio nel proprio rapporto). Infine, il
reclamante ha sottolineato di non avere a proprio carico precedenti disciplinari, circostanza che è
stata verificata come esatta. Questa C.D.T. giudica che alcune delle motivazioni dell’impugnazione
siano da considerare congrue, con particolare riferimento all’assenza di precedenti disciplinari a
carico del calciatore in esame. Tanto premesso, ritiene conforme ad equità ridurre la sanzione della
squalifica, a carico del reclamante, fino al 27.02.2014. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. De Bellis Michele, di ridurre al
27.02.2014 l’impugnata squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo,
versata in misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai
tesserati.
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