COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BARAGAZZA avverso squalifica per 5 giornate calc. ABBATE SIMONE, al 30.1.2017 calc. PIERRO ANTONIO e inibizione al 13.2.2014 dir. DELISARI SPARTACO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 30.1.2014 gara RIOVEGGIO – BARAGAZZA del 26.1.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BARAGAZZA avverso squalifica per 5 giornate calc. ABBATE SIMONE, al 30.1.2017 calc. PIERRO ANTONIO e inibizione al 13.2.2014 dir. DELISARI SPARTACO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 30.1.2014 gara RIOVEGGIO - BARAGAZZA del 26.1.2014 L'A.S.D. BARAGAZZA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) " non è possibile che il calc. ABBATE abbia appoggiato la propria fronte a quella dell'arbitro, essendo egli molto più basso del direttore di gara e neppure in punta di piedi avrebbe potuto raggiungere la fronte dello stesso, inoltre a fine gara l'ABBATE andava a farsi la doccia, data l'urgenza di ritentare a casa"; 2) il calc. PIERRO, contestando la irregolare segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, correva incontro all'arbitro che rispondeva di non aver riscontrato irregolarità e con ciò estraeva il cartellino rosso e a quel punto il giocatore, che aveva assistito per l'intera gara a un comportamento quanto meno di parte, protestava vivacemente, senza peraltro minacciare alcunché, e veniva invitato dai compagni di squadra ad abbandonare il campo". Il calciatore reiterava le proteste all'arbitro "che gli si avvicinava con fare minaccioso, a questo punto il PIERRO semplicemente lo allontanava, a quel punto il direttore di gara, che sembrava non attendere altro, gli preannunciava che non lo avrebbe più fatto entrare in campo". A fine partita il direttore di gara andava verso il giocatore e si scusava per l'errore commesso ed il PIERRO si limitava a ripetere che era tardi e che nei suoi ormai 40 anni di gioco mai aveva assistito a tanto"; 3) il dir. DELISARI è estraneo ai fatti addebitatigli. Chiede una riduzione delle sanzioni e che vengano sentiti i giocatori Abbate e Pierro. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il dir. DELISARI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma 3, lett. b) del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - dato atto che non vengono sentiti i calciatori in quanto il ricorso non è stato da loro direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. ABBATE, a fine gara, nel rivolgergli frasi offensive, appoggiava la fronte contro la sua; 2) il calc. PIERRO, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, correva verso di lui urlando improperi verso la sua persona e bestemmiando, spingendolo con entrambe le mani al petto. Suoi compagni cercavano di trattenerlo, ma, divincolatosi, metteva ancora le mani al petto dell'arbitro, spingendo con violenza, facendolo arretrare, mentre gli indirizzava anche minacce. Quando l'arbitro si avviava alla propria auto per far ritorno in sede, il calc. PIERRO lo afferrava bruscamente ad un braccio e reiterava le offese aggiungendo anche minacce di gravi atti estremi; - ritenuto, comunque, il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. PIERRO punibile con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.1.2016 la squalifica del calc. PIERRO ANTONIO, confermando gli altri due provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it