COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo U.S. Valleggia avverso le squalifiche del calciatore Silvano Antona per quattro giornate e del massaggiatore Marco Musso fino al 15.10.2014. Gara Valleggia – Bardineto del 26.1.2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 40 del 30.1.2014 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo U.S. Valleggia avverso le squalifiche del calciatore Silvano Antona per quattro giornate e del massaggiatore Marco Musso fino al 15.10.2014. Gara Valleggia - Bardineto del 26.1.2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 40 del 30.1.2014 Delegazione Provinciale di Savona. La società U.S. Valleggia ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe ritenuti ingiusti e sproporzionati perché i fatti non si sarebbero svolti come riportato negli atti ufficiali, per cui chiede la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. Sostiene la società reclamante che il calciatore Silvano Antona non avrebbe colpito con un pugno al volto un avversario, ma avrebbe reagito con una spinta alla spalla dopo essere stato a sua volta colpito con un pugno; ritiene pertanto incomprensibile come l’arbitro abbia invertito il fatto violento addossandolo al proprio tesserato. Quanto al massaggiatore Marco Musso questi era entrato sul terreno di gioco per soccorrere un giocatore infortunatosi alla testa senza mettere in atto il tentativo di colpire l’arbitro con una sberla, nulla eccependo sulle minacce e le ingiurie rivolte nell’occasione all’ufficiale di gara. Ritiene la Commissione Disciplinare di non poter accogliere le doglianze della società perché i fatti sono quelli emergenti dagli atti ufficiali e riportati nella declaratoria del giudice sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 30.1.2014 Delegazione di Savona. Poiché siamo di fronte ad un resoconto espresso in forma chiara e coerente, le contrarie eccezioni della reclamante vanno respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive, di nessun pregio nel giudizio sportivo che si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali alle quali è attribuito valore di prova assoluta e intangibile fino a prova di falso. In equità le sanzioni irrogate in primo grado appaiono entrambe eccessive: il gesto violento del calciatore è stato compiuto in azione di gioco e nel comportamento del massaggiatore, non si ravvisano quei connotati di violenza che giustifichino una squalifica così lunga ma solo un comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro evitato dal pronto intervento dei calciatori dell’U.S. Valleggia. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo come dianzi proposto dalla società U.S. Valleggia delibera di ridurre la squalifica del calciatore Silvano Antona da quattro a tre giornate e quella del massaggiatore Marco Musso dal 15 ottobre 2014 al 15 agosto 2014. Dispone la restituzione della tassa non versata e addebitata in conto.
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