COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Reclamo ADC Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Ivan Miotto per sette giornate. Gara Baia Alassio – Santo Stefano del 26.1.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. 43 del 30.1.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 - Reclamo ADC Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Ivan Miotto per sette giornate. Gara Baia Alassio – Santo Stefano del 26.1.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. 43 del 30.1.2014. Il Giudice Sportivo sanzionava con sette giornate di squalifica il calciatore Ivan Miotto che era stato espulso al 37° minuto del S.T. della gara riportata in epigrafe per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa stringendogli il braccio. Rivolgeva quindi, al momento della formalizzazione del provvedimento disciplinare, altre ingiurie e minacce bestemmiando. Contro tale sanzione è insorta l’ADC Santo Stefano 2005 con reclamo di rito nel quale chiede la riduzione della squalifica non ritenendo veritiero quanto riferito dall’arbitro nel rapporto. A conferma chiede all’Organo giudicante di voler visualizzare il filmato della gara, disponibile sul social network You Tube e l’audizione in giudizio del calciatore. Osserva la Commissione che le eccezioni proposte a difesa dal sodalizio reclamante appaiono in totale contrasto con quanto riferito negli atti ufficiali, talché non possono essere prese in considerazione e devono essere retrocesse a mere allegazioni difensive di nessun pregio svolgendosi il giudizio sportivo, per quanto attiene i fatti compiuti nel terreno di gioco, esclusivamente sul contenuto del referto di gara, documento che, quando redatto in forma chiara e univoca, è assistito da privilegio assoluto fino a prova di falso. Parimenti non è consentito dal Codice di Giustizia Sportiva smentire il rapporto dell’arbitro facendo ricorso alla prova televisiva, ammessa solo in determinati ben definiti casi che non si riscontrano nei fatti in esame. Per questi motivi, ritenuta equa la misura della squalifica inflitta in primo grado al calciatore Ivan Miotto, respinge il reclamo come sopra proposto dall’ADC Santo Stefano 2005 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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