COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo società US Angelo Baiardo avverso la squalifica del calciatore Francesco Simonetta fino al 1.5.2014. Gara Angelo Baiardo – Moconesi Fontanabuona 92 del 3.2.2014 Campionato Promozione. C.U. 44 del 6.2.2014.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 20.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 32 - Reclamo società US Angelo Baiardo avverso la squalifica del calciatore Francesco Simonetta fino al 1.5.2014. Gara Angelo Baiardo - Moconesi Fontanabuona 92 del 3.2.2014 Campionato Promozione.
C.U. 44 del 6.2.2014.
Al 34’ s.t., protestando contro una decisione arbitrale, attingeva l’arbitro con le proprie mani all’altezza del petto facendolo indietreggiare di due passi e, contestualmente, lo apostrofava con espressioni blasfeme e gravemente ingiuriose. Allontanandosi dal terreno di giuoco, prendeva a calci la rete delimitante il recinto di giuoco e reiterava diverse locuzioni blasfeme ed altamente offensive all’indirizzo del direttore di gara. Successivamente, stazionando al di fuori del recinto di giuoco, proferiva ulteriori frasi minacciose e blasfeme nei confronti dell’arbitro. Detto contegno, peraltro, costituiva un’inaccettabile manifestazione di disprezzo e di aggressività nei confronti dell’arbitro, ragione per cui la sanzione deve essere determinata in misura superiore al minimo edittale.
Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha squalificato il calciatore Francesco Simonetta, espulso nel corso della gara del Campionato Angelo Baiardo – Moconesi Fontanabuona 92 del 3 febbraio 2014.
La società, per il tramite del suo difensore, ha depositato reclamo d’appello avverso la sanzione disciplinare che ritiene ingiusta e sproporzionata.La ricorrente, pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato, cerca di attenuarne la responsabilità proponendo fatti e situazioni non riportate negli atti ufficiali e invoca, a comprova, la testimonianza del Commissario di Campo presente all’incontro; finisce con la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore.
Osserva la Commissione come il reclamo non può trovare accoglimento.
Le proposte eccezioni della società cozzano irrimediabilmente con le risultanze ufficiali sulle quali, com’è ben noto, s’incardina il giudizio sportivo: siffatti documenti sono assistiti da privilegio assoluto che non può essere vinto o superato da interessate dichiarazioni di parte. Quanto all’acquisizione di un’eventuale testimonianza del Commissario di Campo si ricorda che la stessa non può giammai formare oggetto di prova nel giudizio sportivo, per i fatti occorsi sul terreno di gioco e caduti nella percezione visiva e uditiva dell’arbitro (art. 35 CGS). Tra l’altro, la mancanza negli atti dell’apposito rapporto induce a credere che la persona indicata sull’istanza rivestisse la qualifica di Commissario Speciale, figura di nomina dell’AIA, che agisce “esclusivamente” come osservatore del comportamento dell’arbitro sotto l’aspetto tecnico e comportamentale.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ritenuta la sanzione equa e appropriata ai fatti emergenti dal referto di gara perfettamente compendiati dal primo giudice, delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dalla Società US Angelo Baiardo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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