COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società OR. COLOGNO Torneo Bonacina Gara del 25.01.2014 tra ASD Pol. Curno Caluschese / Or. Cologno C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 31.0.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società OR. COLOGNO Torneo Bonacina
Gara del 25.01.2014 tra ASD Pol. Curno Caluschese / Or. Cologno
C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 31.0.2014
La società OR. COLOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica fino al 30.04.2014 a carico di VISMARA Nicholas e LORENZI Nicholas per frasi discriminatorie per motivi di razza e colore, lamentando che i propri tesserati non sono responsabili dell'accaduto .
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato regolarmente nei termini, rileva : dal rapporto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova – emerge chiaramente che i calciatori sanzionati hanno tenuto i comportamenti ascritti che integrano la violazione sanzionata.
Alla luce di ciò si ritiene equo confermare la decisione del GS.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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