COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società USD SALSASIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 32 del 06.02.2014 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara Collegno Paradiso – Salsasio disputata in data 02.02.2014, Campionato Terza Categoria Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della Società USD SALSASIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta
nel C.U. n. 32 del 06.02.2014 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara
Collegno Paradiso - Salsasio disputata in data 02.02.2014, Campionato Terza Categoria
Girone B
Il Giudice sportivo ha inflitto alla società ricorrente l’ammenda di Euro 150 per comportamento
antisportivo di un proprio tesserato, il quale avrebbe reiteratamente invitato il direttore di gara ad
“essere morbido” circa i provvedimenti disciplinari a carico dei giocatori della società medesima.
Il Giudice sportivo ha altresì inflitto cinque giornate di squalifica al calciatore Bogdan Marian,
tesserato per la USD SALSASIO, per avere il medesimo afferrato per le mani, e quindi strattonato, il direttore di gara, al fine di impedirgli di notificare l’espulsione.
Con ricorso inviato in data 08.02.2014, la USD SALSASIO formula alcune osservazioni critiche con
riguardo alle sanzioni inflitte tanto alla società quanto al calciatore. Tuttavia, al momento di
formulare le richieste a questa Commissione, la società ricorrente si limitava a richiedere
“l’annullamento dell’ammenda” inflitta alla società medesima o, in subordine, la ripetizione della
gara.
Nulla viene richiesto (annullamento ovvero riduzione) con riguardo alle cinque giornate di squalifica
comminate al giocatore Bogdan Marian. Ne consegue che la posizione del calciatore non è oggetto
di disamina da parte della Commissione.
Così come non è ammissibile la richiesta di ripetizione della gara in quanto non è stata inoltrata la
notifica alla società avversaria, così come espressamente richiesto dalla normativa vigente.
Quanto all’ammenda inflitta alla società ricorrente, la Commissione ritiene che la valutazione fatta
dal Giudice sportivo sia adeguata ai fatti ed alla gravità della condotta.
Il direttore di gara ha chiarito i fatti nel supplemento di rapporto che appare dettagliato, lineare ed
esaustivo, anche nella parte in cui spiega le ragioni della mancata identificazione del dirigente.
Il direttore di gara è preciso e puntuale nel riferire i fatti ed, in particolare, nel dettagliare le frasi
proferite dal dirigente della società Salsasio. Frasi meritevoli di sanzione, che si ritiene
correttamente quantificata dal Giudice sportivo.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della USD SALSASIO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo
che non risulta versata.
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