COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dall’allenatore CANTONE Alfredo avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 13/02/14 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara SAN GIORGIO – RAPID TORINO disputata l’8/02/14 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo proposto dall’allenatore CANTONE Alfredo avverso le decisioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 13/02/14 della Delegazione Provinciale di Torino in
ordine alla gara SAN GIORGIO – RAPID TORINO disputata l’8/02/14 nell’ambito del
Campionato Juniores Provinciali – Girone C
Con tempestivo reclamo, redatto in proprio e spedito a mezzo fax in data 14/02/14, il Signor
CANTONE Alfredo, allenatore della U.S.D. SAN GIORGIO TORINO, contesta la squalifica fino al
12/03/2014 inflittagli dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara
SAN GIORGIO – RAPID TORINO, disputata l’8/02/14 nell’ambito del Girone C del Campionato
Juniores Provinciali.
Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato pubblicato sul C.U. n° 34 del 13/02/14 della
Delegazione Provinciale di Torino.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•rilevato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo sottoscritto ed inoltrato in proprio il
reclamo, non ha provveduto al versamento della prescritta tassa prima dell’inizio della
udienza di trattazione;
•considerato, di conseguenza, che il mancato adempimento del precitato incombente non
consente l’esame del merito;
•constatato, altresì, che per effetto della previsione normativa di cui all’art. 45, c. 3, lett. b) del
C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei tecnici per periodi
fino ad un mese;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 12/03/2014 a carico del Signor CANTONE Alfredo, allenatore della U.S.D. SAN
GIORGIO TORINO.
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