COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dall’allenatore CANTONE Alfredo avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 13/02/14 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara SAN GIORGIO – RAPID TORINO disputata l’8/02/14 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 20.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dall’allenatore CANTONE Alfredo avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 13/02/14 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara SAN GIORGIO – RAPID TORINO disputata l’8/02/14 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone C Con tempestivo reclamo, redatto in proprio e spedito a mezzo fax in data 14/02/14, il Signor CANTONE Alfredo, allenatore della U.S.D. SAN GIORGIO TORINO, contesta la squalifica fino al 12/03/2014 inflittagli dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara SAN GIORGIO – RAPID TORINO, disputata l’8/02/14 nell’ambito del Girone C del Campionato Juniores Provinciali. Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato pubblicato sul C.U. n° 34 del 13/02/14 della Delegazione Provinciale di Torino. La Commissione Disciplinare Territoriale, •rilevato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo sottoscritto ed inoltrato in proprio il reclamo, non ha provveduto al versamento della prescritta tassa prima dell’inizio della udienza di trattazione; •considerato, di conseguenza, che il mancato adempimento del precitato incombente non consente l’esame del merito; •constatato, altresì, che per effetto della previsione normativa di cui all’art. 45, c. 3, lett. b) del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei tecnici per periodi fino ad un mese; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 12/03/2014 a carico del Signor CANTONE Alfredo, allenatore della U.S.D. SAN GIORGIO TORINO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it