COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°115/A A.S.D. ATENE (ME) avverso squalifica per 8 gare calciatrice Impoco Tiziana, per 7 gare calciatrice Venuti Maria e per 4 gare calciatrice Bertino Francesca nonché ammenda di €150,00 – Gara Campionato C5 femminile regionale Parrocchia Ganzirri/Atene del 26/01/2014 – C.U. N° 324/53 C5 del 29/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°115/A A.S.D. ATENE (ME) avverso squalifica per 8 gare calciatrice Impoco Tiziana, per 7 gare calciatrice Venuti Maria e per 4 gare calciatrice Bertino Francesca nonché ammenda di €150,00 – Gara Campionato C5 femminile regionale Parrocchia Ganzirri/Atene del 26/01/2014 – C.U. N° 324/53 C5 del 29/01/2014. Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Atene ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In particolare l’appellante chiede la riduzione delle sanzioni a carico delle calciatrici, in quanto ritenute sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti e chiede inoltre l’annullamento dell’ammenda, non essendo responsabile della predisposizione del servizio d’ordine, poichè società ospite. Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione dal rappresentante della società.La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’appello per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda è da considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera d) C.G.S. Per ciò che attiene invece le sanzioni a carico delle calciatrici, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura di detto rapporto si evince che al termine della gara la calciatrice Tiziana Impoco si faceva incontro al direttore di gara con un atteggiamento aggressivo ed offensivo e nel contempo appoggiava le sue mani sul petto dell’arbitro spingendolo senza che ciò comunque causasse dolore o danno fisico. Nello stesso frangente la calciatrice Maria Venuti si faceva anch’essa incontro al direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo ed oltraggioso e, appoggiata la sua mano sulla spalla sinistra, lo sospingeva a sua volta. Infine la calciatrice Francesca Bertino assumeva, nello spazio antistante lo spogliatoio, un contegno offensivo e minaccioso. Da quanto sopra il reclamo può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi ridurre le sanzioni a carico delle calciatrici in termini più equi in relazione ai fatti loro rispettivamente addebitati, atteso che comunque nessun danno fisico è stato arrecato al direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda. In parziale accoglimento dell’appello ridetermina in sei gare la squalifica a carico della calciatrice Tiziana Impoco, in 5 gare la squalifica a carico della calciatrice Maria Venuti ed in 3 gare la squalifica a carico della calciatrice Francesca Bertino. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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