• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 200/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIACOMO IRACI GAMBAZZA (Dirigente della A.P.D. Real Leonforte);
A.P.D. REAL LEONFORTE
Con nota 1256 pf11-12/GS/reg del 10 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Giacomo Iraci Gambazza, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dalla violazione ascritta al predetto dirigente.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 200/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIACOMO IRACI GAMBAZZA (Dirigente della A.P.D. Real Leonforte);
A.P.D. REAL LEONFORTE
Con nota 1256 pf11-12/GS/reg del 10 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Giacomo Iraci Gambazza, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dalla violazione ascritta al predetto dirigente.
Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse ed hanno depositato memorie difensive con documenti, affermando di non avere commesso il fatto, avendo per di più pagato in luogo del tecnico le quote arretrate da quest’ultimo dovute al Settore Tecnico
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare emerge che in occasione di n° 3 gare di campionato regionale di calcio a cinque 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Davide D'Agostino, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 105.733), senza che lo stesso risultasse tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2009 al 2012, poi versate
Il dirigente deferito risulta avere sottoscritto le distinte di gara in questione, così asseverando in modo non veritiero la regolarità di tesseramento del tecnico predetto.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al sig. Giacomo Iraci Gambazza, dirigente della A.P.D. Real Leonforte, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1);
alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 200/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIACOMO IRACI GAMBAZZA (Dirigente della A.P.D. Real Leonforte);
A.P.D. REAL LEONFORTE
Con nota 1256 pf11-12/GS/reg del 10 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) Il sig. Giacomo Iraci Gambazza, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
2) La società, della violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dalla violazione ascritta al predetto dirigente."