COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°117/A A.S.D. MODICANESE (RG) avverso ripetizione gara campionato 2^ categoria girone “I” Modicanese/Eurosport Avola del 12/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°117/A A.S.D. MODICANESE (RG) avverso ripetizione gara campionato 2^ categoria girone “I” Modicanese/Eurosport Avola del 12/01/2014 - C.U. N° 326 del 29/01/2014 Con appello tempestivamente proposto l’A.S.D. Modicanese, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara sopra indicata. In particolare la reclamante eccepisce in via preliminare il mancato ricevimento della raccomandata contenente i motivi di reclamo inviati al Giudice Sportivo Territoriale dalla società controparte. Nel merito chiede che gli venga assegnata gara vinta per 0–3, atteso che la sospensione della stessa è da addebitare a fatto e colpa della Eurosport Avola e non già per errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara infondata l’eccezione preliminare, atteso che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione vi è presunzione iuris tantum che la raccomandata sia stata consegnata regolarmente al destinatario e compete a quest’ultimo dare rigorosa prova della sua mancata ricezione. Dall’esame della comunicazione in atti risulta che la Eurosport Avola ha correttamente inviato all’indirizzo societario i motivi del reclamo di primo grado, mediante raccomandata a.r. in data 16/01/2014. Di contro, la A.S.D. Modicanese non dà alcuna prova di non avere ricevuto la predetta raccomandata, limitandosi ad una mera allegazione difensiva. Nel merito, il reclamo deve trovare accoglimento in quanto, per come è noto, il rapporto dell’arbitro e i suoi eventuali supplementi ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Orbene, dalla lettura del predetto rapporto e del relativo supplemento, espressamente richiesto da questa Commissione Disciplinare Territoriale ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.G.S., si rileva che al 45° del secondo tempo, due calciatori della Eurosport Avola uscivano dal campo per infortunio, lasciando la propria squadra in un numero di giocatori inferiore al minimo consentito. L’arbitro a questo punto invitava il capitano della A.S.D. Eurosport Avola a procedere alle relative sostituzioni, ancora possibili, ma quest’ultimo dichiarava di essere impossibilitato ad effettuare le sostituzioni richieste in quanto i calciatori di riserva avevano tutti abbandonato il campo. Circostanza questa che veniva riscontrata dall’arbitro, per cui lo stesso si vedeva costretto a dichiarare concluso l’incontro. In ragione di quanto sopra il mancato reintegro dei giocatori va addebitato ad esclusivo fatto e colpa della A.S.D. Eurosport Avola, con la conseguenza che alla stessa deve essere assegnata gara perduta per 0-3. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo assegna gara perduta per 0 – 3 alla A.S.D. Eurosport Avola. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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