COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°120/A A.S.D. GIARRATANESE (RG) avverso inibizione fino al 25/01/2019 a carico del sig. Bartolo Puma – Gara campionato 2^ cetegoria girone “I” Atletico Ragusa/Giarratanese del 25/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 367 del 18.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°120/A A.S.D. GIARRATANESE (RG) avverso inibizione fino al 25/01/2019 a carico del sig. Bartolo Puma - Gara campionato 2^ cetegoria girone “I” Atletico Ragusa/Giarratanese del 25/01/2014 – C.U. N° 326 del 29/01/2014 Con appello tempestivamente proposto l’A.S.D. Giarratanese, in persona del Vice Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo, in buona sintesi, che la sanzione presa a carico del proprio tesserato sia rideterminata in termini più equi in relazione al fatto realmente accaduto.La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 22° del primo tempo il sig. Bartolo Puma è stato allontanato per comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso sig. Puma, al 43° del secondo tempo, a seguito dell’annullamento di una rete a favore della propria squadra, entrava sul terreno di gioco ed afferrava il direttore di gara, stringendogli il collo con forza procurandogli un fortissimo dolore e senso di soffocamento, facendogli peraltro sbattere la testa contro la rete di recinzione. L’arbitro riusciva a sottrarsi all’aggressione del sig. Puma grazie all’intervento dei calciatori e dirigenti della società ospitante. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo non può trovare accoglimento posto che la sanzione irrogata dal primo giudice è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione alla gravità dell’aggressione subita dall’arbitro, peraltro ammessa, anche se in forma riduttiva, dalla stessa reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Giarratanese e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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