COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANO – SAN MARCO DISPUTATA A MORANO DI GUBBIO IL 11.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE PECCI CRISTIANO FINO AL 30/04/2014 E L’AMMENDA DI €. 150,00 ALLA SCOIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANO - SAN MARCO DISPUTATA A MORANO DI GUBBIO IL 11.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE PECCI CRISTIANO FINO AL 30/04/2014 E L’AMMENDA DI €. 150,00 ALLA SCOIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Morano, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara da parte di questa Commissione ha permesso di ricostruire puntualmente il comportamento tenuto dal dirigente del Morano Sig. Pecci Cristiano, allontanato dalla panchina a seguito di continue proteste. Tale atteggiamento, unito a frasi intimidatorie, è stato reiterato anche a fine gara allorquando l’arbitro faceva rientro nello spogliatoio. Tutto ciò premesso l’inibizione inflitta dal G.S. al Sig. Pecci Cristiano, appare equa e commisurata ai fatti commessi. Parimenti meritevole e giustificata è l’ammenda inflitta alla società dal G.S. per l’ingresso nell’area spogliatoi, al termine della gara, di cinque persone non autorizzate una delle quali protestava nei confronti dell’arbitro. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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