COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GMT 2005, IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.M.T. 2005 – GRANDONI DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 30.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE LUZI ANTONIO FINO AL 26/03/2014; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TESSICINI TOMMASO PER TRE GARE; L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ €. 150,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GMT 2005, IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.M.T. 2005 - GRANDONI DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 26.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.19 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 30.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE LUZI ANTONIO FINO AL 26/03/2014; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TESSICINI TOMMASO PER TRE GARE; L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ €. 150,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società GMT 2005, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara, all’esito dell’audizione dinanzi a questa Commissione, ha confermato integralmente i fatti dal medesimo già descritti nel referto con riferimento ai comportamenti posti in essere dall’allenatore Luzzi e dal calciatore Tessicini, nonché in ordine al comportamento dei sostenitori della GMT 2005. Le sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti di Luzzi Antonio e di Tessicini Tommaso appaiono congrue rispetto ai fatti contestati e come tali meritevoli di conferma. Per contro si ritiene equo ridurre ad €. 100,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €. 100,00 alla società. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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