DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 502 del 12.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B GARA DEL 01/02/2014 CUS PISA – PRATO CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 502 del 12.02.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B
GARA DEL 01/02/2014 CUS PISA - PRATO CALCIO A5
Reclamo preposto dalla società PRATO CALCIO A 5 avverso l'esito della
gara CUS PISA – PRATO CALCIO A 5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva:
con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta
sia comminata la punizione sportiva della perditadella gara
prevista dall’art.17 del C.G.S. per aver schierato tra i tre calciatori nati
successivamente al 31 dicembre 1991,il calciatore Alejandro Romero De La Flor
nato a Cadiz il 25.03.1992. Sostiene la reclamante che non essendo italiano la
società d’appartenenza sarebbe contravvenuta all’obbligo imposto dalle
disposizioni di cui al C.U. n°1/2013 relative ai limiti di partecipazione dei
calciatori riguardanti le gare del Campionato di Serie B.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti all’esito dei quali
si deve far riferimento per la soluzione della controversia, il nominato in
questione nato il 25 marzo 1992 è stato tesserato per la F.I.G.C. in data
17.12.2013 successivamente cioè al compimento del 18°anno di età e per di più
risulta essere stato precedentemente tesserato presso federazione estera.
Ne consegue pertanto che non poteva rientrare tra i tre calciatori Under 21,
come da vigente regolamento, non avendo soddisfatto gli specifici requisiti
prescritti per tale categoria di partecipanti al gioco.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°481 del 05.02.2014 e visti gli
artt.17,29,33,35 e 38 del C.G.S. ed il C.U. n°1/2013 decide;
a) di accogliere il ricorso comminando alla società C.U.S.PISA la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare sul conto della società PRATO CALCIO A CINQUE la tassa di reclamo.
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