DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 502 del 12.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B GARA DEL 01/02/2014 CUS PISA – PRATO CALCIO A5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 502 del 12.02.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B GARA DEL 01/02/2014 CUS PISA - PRATO CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società PRATO CALCIO A 5 avverso l'esito della gara CUS PISA – PRATO CALCIO A 5 Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perditadella gara prevista dall’art.17 del C.G.S. per aver schierato tra i tre calciatori nati successivamente al 31 dicembre 1991,il calciatore Alejandro Romero De La Flor nato a Cadiz il 25.03.1992. Sostiene la reclamante che non essendo italiano la società d’appartenenza sarebbe contravvenuta all’obbligo imposto dalle disposizioni di cui al C.U. n°1/2013 relative ai limiti di partecipazione dei calciatori riguardanti le gare del Campionato di Serie B. Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti all’esito dei quali si deve far riferimento per la soluzione della controversia, il nominato in questione nato il 25 marzo 1992 è stato tesserato per la F.I.G.C. in data 17.12.2013 successivamente cioè al compimento del 18°anno di età e per di più risulta essere stato precedentemente tesserato presso federazione estera. Ne consegue pertanto che non poteva rientrare tra i tre calciatori Under 21, come da vigente regolamento, non avendo soddisfatto gli specifici requisiti prescritti per tale categoria di partecipanti al gioco. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°481 del 05.02.2014 e visti gli artt.17,29,33,35 e 38 del C.G.S. ed il C.U. n°1/2013 decide; a) di accogliere il ricorso comminando alla società C.U.S.PISA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di non addebitare sul conto della società PRATO CALCIO A CINQUE la tassa di reclamo.
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