F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013) 2. RICORSO DEI SIGG.RI UMBERTO COSSU, DARIO BERETTA, FILIPPO MONACO E ANTONIO CARMELO TOULLIER (ABBONATI SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ A.C. MILAN S.P.A.: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 50.000,00, SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013) 2. RICORSO DEI SIGG.RI UMBERTO COSSU, DARIO BERETTA, FILIPPO MONACO E ANTONIO CARMELO TOULLIER (ABBONATI SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ A.C. MILAN S.P.A.: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 50.000,00, SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013) Premesso che la A.C. Milan S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione, irrogata dal Giudice Sportivo in seguito alla gara di Campionato di Serie A Juventus/Milan disputata a Torino il 6 ottobre 2013, consistente nell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse oltre al pagamento dell’ammenda di € 50.000,00, in quanto in occasione del predetto incontro calcistico alcune centinaia di sostenitori del Milan avevano intonato, alcuni minuti prima dell’inizio della gara nonché al sesto e al quarantatreesimo minuto del secondo tempo, un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società, per come rilevato dai collaboratori della Procura federale ed in ragione della circostanza che trattavasi della seconda violazione contestata alla società Milan (per come risulta dal Com. Uff. del 23 settembre 2013). Considerato che con il ricorso proposto la società ricorrente ha contestato la correttezza della suindicata decisione del Giudice Sportivo in quanto, tra l’altro: a) l’addebito non è provato “oltre ogni ragionevole dubbio”, visto che il coro insultante sarebbe stato percepito da un solo rappresentante della Procura federale presente allo stadio e non dall’arbitro; b) il contenuto delle frasi pronunciate dai tifosi vanno più propriamente ricondotte nell’alveo dello “sfottò campanilista” piuttosto che ad un “coro razzista”, di talché nei confronti del caso di specie deve trovare applicazione ogni esimente prevista dall’art. 13 C.G.S. nella nuova formulazione successiva all’agosto 2013; c) l’episodio è avvenuto in uno stadio diverso rispetto a quello indicato quale luogo di applicazione della sanzione e quindi quest’ultima colpirebbe tifosi in buona parte diversi da quelli che abitualmente accompagnano la squadra in trasferta e che asseritamente avrebbero posto in essere la violazione, finendo con il penalizzare prevalentemente gli abbonati del Milan i quali non hanno realizzato alcun comportamento riconducibile alle violazioni contestate dal Giudice sportivo, con la conseguenza che nel caso in esame non può non farsi applicazione della c.d. attenuante trasferta; Considerato altresì che contro la sanzione inflitta all’AC Milan è stato proposto da alcuni abbonati della predetta squadra un separato gravame, sul presupposto che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo si rivela gravemente e direttamente lesivo degli interessi di tutti i sostenitori della ridetta squadra che, incolpevolmente, subirebbero gli effetti sfavorevoli del provvedimento sanzionatorio consistenti nel concreto impedimento a seguire, per la giornata di chiusura dello stadio, l’incontro in programma nonostante la sottoscrizione dell’abbonamento e che detti ricorrenti sostengono la sussistenza della loro legittimazione a ricorrere in quanto derivante dal sopra riferito interesse diretto, concreto ed attuale a vedere annullata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Ritenuto che, ad avviso di questa Corte, non si ravvisa la legittimazione attiva a proporre ricorso, invero qualificato dagli istanti anche come mero atto di intervento ad adiuvandum, nei confronti del provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione qui in esame alla società Milan da parte degli abbonati (e, nella specie, i Signori) Cossu, Beretta, Monaco e Toullier, in quanto dalla piana lettura dell’art. 33, comma 2, C.G.S. si evince che il predetto Codice (allo stato) contiene disposizioni che militano a considerare soltanto le società e i loro tesserati quali legittimati attivi a proporre reclamo avverso provvedimenti sanzionatori relativi a fatti venuti in emersione nel corso dello svolgimento di una gara, dal momento che il testo della predetta norma chiaramente si esprime in tal senso: “Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Ne deriva che il ricorso proposto dai predetti tesserati deve dichiararsi inammissibile, restando comunque la loro posizione soggettiva non priva di tutela attraverso l’esercizio degli strumenti giudiziari tipizzati dall’ordinamento e da proporsi dinanzi al Giudice ordinario; Riferito che, passando all’esame del ricorso proposto dalla società Milan, durante il corso del presente giudizio questa Corte ha avuto modo di constatare che mentre il Giudice Sportivo ha chiaramente fatto riferimento, nel provvedimento impugnato, alla circostanza che l’infrazione inerente ai cori razzisti (nella sostanza sbeffeggianti ed insultanti una città italiana ed i suoi abitanti) intonati dai sostenitori del Milan sia stata “rilevata dai collaboratori della Procura Federale”, in realtà dalla documentazione versata in atti emerge con evidenza che, in disparte l’assenza di qualsiasi riferimento ai cori da parte del direttore di gara, nel referto sottoscritto dai collaboratori della Procura Federale, Signori Luca Agnese e Mario Carpentieri, può leggersi testualmente che “i cori sopra riportati venivano sentiti chiaramente dal Collaboratore della Procura Federale Dott. Luca Agnesi che al momento della loro esecuzione di trovava nel recinto di giuoco a circa due metri di distanza dal succitato settore”. Orbene tale puntuale indicazione contenuta nel referto, unico elemento probatorio documentale sul quale si fonda la constatazione della violazione e la conseguente adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione qui fatto oggetto di gravame, posta a confronto con il chiaro tenore della norma recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. nella formulazione già in vigore all’epoca dei fatti a mente del quale “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. (…)”, ha determinato la Corte a disporre, con ordinanza interlocutoria di cui al Com. Uff. n. 66 dell’11 ottobre 2013, un supplemento di istruttoria; Chiarito che l’esigenza istruttoria esplicitata nell’ordinanza di cui sopra muoveva dall’esigenza di appurare il grado di percepibilità reale all’interno dello stadio (di Torino) dei cori insultanti intonati dai sostenitori del Milan, in quanto la surriprodotta disposizione inserita nell’art. 11, comma 3, C.G.S. nello specificare che la responsabilità della società cui possono riferirsi i tifosi che intonano il coro insultante si realizza solo nel caso in cui “(…) cori, grida e ogni altra manifestazione (…) siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. (…)” e che dunque per la predetta disposizione assumono rilievo, ai fini dell’ascrivibilità del comportamento violativo per la conseguente irrogazione della sanzione, solo cori e grida non “potenzialmente percepibili” bensì “effettivamente percepiti” all’interno dello stadio, atteso che in difetto verrebbe meno la portata discriminatoria del “fenomeno”, altrimenti confinato in un perimetro spaziale ed uditivo più ristretto e quindi inidoneo a raggiungere quel clamore ingiurioso e discriminatorio che la norma intende combattere e scongiurare all’interno degli stadi durante le manifestazioni sportive; Ribadito che il nuovo testo dell’art. 11, comma 3, C.G.S. impone dunque alla Corte di verificare con il più elevato livello di certezza possibile che i cori discriminatori (in questione) fossero stati tali da poter essere percepiti in tutto lo stadio e tenuto conto che dagli atti presenti nel fascicolo tale specifico risultato probatorio non può raggiungersi, dal momento che solo un collaboratore della Procura federale, peraltro posto a soli due metri dalla zona dello stadio dalla quale si erano elevati i cori in questione, affermava di averli sentiti, la Corte medesima non poteva che dare mandato alla Procura Federale di arricchire il quadro probatorio specificando puntualmente, nell’ordinanza istruttoria, che detto adempimento si rendeva necessario proprio perché la vicenda in questione “richiede comunque una valutazione concreta in punto di fatto della portata, dimensione, provenienza, percepibilità della manifestazione oggetto di sanzione, in quanto di natura discriminatoria onde stimarne la effettiva offensività” (così, testualmente, nell’ordinanza interlocutoria), principi peraltro condivisi e fatti propri dal legislatore sportivo quando successivamente, in data 16 ottobre 2013, è da ultimo intervenuto novellando la norma precettizia. Preso atto che la Procura Federale, in adempimento dell’invito istruttorio, ha ritenuto di acquisire la nota dell’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive del 7 novembre 2013, riguardante i fatti in esame nonché il supplemento istruttorio del secondo delegato al controllo della gara Verificato che dalla relazione di indagine suppletiva, predisposta in adempimento alle richieste istruttorie di questa Corte la Procura Federale, emerge che con la richiamata nota del 7 novembre 2013 l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive rappresentava che la Questura di Torino aveva segnalato che sia dagli spalti occupati dai tifosi della Juventus che da quelli occupati dai tifosi del Milan, nel corso della gara, si erano levati cori insultanti nei confronti di una città del meridione d’Italia e dei suoi abitanti. Verificato ancora che la Procura Federale, tenuto conto della circostanza che il collaboratore della Procura Agnesi aveva già confermato di avere sentito i cori in questione nel referto che ha dato luogo all’adozione del provvedimento sanzionatorio qui impugnato, ha ritenuto di chiedere notizie esclusivamente al secondo collaboratore presente allo stadio durante l’incontro, Signor Mario Carpentieri, “al quale veniva richiesto, in relazione ai cori intonati dai Sostenitori del Milan al 6’, al 43’ e al 44’ del 2° tempo, se avesse avuto anch’egli modo di udire tali cori e quale esattamente fosse il suo posizionamento all’interno del recinto di gioco, in funzione della percepibilità dei cori stessi” (così, testualmente, nell’ultima pagina della relazione di indagine suppletiva stesa dalla Procura Federale). Rilevato che il Signor Mario Carpentieri nella risposta scritta fornita rispetto alla puntuale domanda postagli dalla Procura Federale affermava che “I cori indicati nella email succitata (al 6’, 43’ e 44’ del secondo tempo) non sono stati da me percepiti. In occasione degli stessi mi trovavo posizionato a bordo campo, in prossimità della curva occupata dai tifosi della Juventus a considerevole distanza, quindi, dal settore ospiti” (così, testualmente, nel messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2013). Ritenuto pertanto che, all’esito del sopra descritto approfondimento istruttorio, risulta dimostrato che, nel caso di specie, i cori intonati dai tifosi del Milan non avevano, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in tutto lo stadio, restando il loro ascolto limitato ad una ristretta area spaziale dello stesso, di talché vi è prova della dequotazione in termini di reale capacità offensiva del comportamento ascritto ai tifosi della società oggi ricorrente, secondo quanto la norma recata dall’art. 11, comma 3, C.G.S. impone di verificare al fine dell’irrogazione della sanzione prevista per cori e grida sempreché “per dimensione e percezione reale del fenomeno” essi possano effettivamente caratterizzarsi in termini di “espressione di discriminazione”. Considerato, in conclusione, che la dimostrata non percezione in un ambito spaziale rilevante e preponderante, con riguardo all’intero impianto, escluda che il contenuto dei cori recanti insulti campanilistici possa assurgere a quel livello di “espressione di discriminazione territoriale” punita dal Codice della Giustizia Sportiva. Ritenuto per quanto sopra esposto, in considerazione della fondatezza dei motivi di reclamo, di accogliere quest’ultimo disponendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nel provvedimento qui fatto oggetto di impugnazione, dovendosi nel contempo dichiarare inammissibile l’atto di ricorso proposto dai Sigg.ri U. Cossu, D. Beretta, F. Monaco ed A.C. Toullier (abbonati della società A.C. Milan S.p.A.), per le ragioni più sopra illustrate. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di Milano, pronunciando in via definitiva, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Dichiara inammissibile l’atto di reclamo come sopra proposto dai signori Umberto Cossu, Dario Beretta, Filippo Monaco e Antonio Carmelo Toullier e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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