F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 80.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “DISTINTI SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 80.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “DISTINTI SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014) In data 16.2.2014 allo stadio Olimpico di Roma si svolgeva la ventiquattresima partita del Campionato Nazionale di Serie A fra a A.S. Roma e la Sampdoria. Al termine dell’incontro ed acquisiti i referti ufficiali, in data 18.2.2014 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva alla A.S. Roma la sanzione dell’ammenda di € 80.000,00 con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Distinti Sud privo di spettatori (a porte chiuse) ex art. 18 lett. e) C.G.S.. Con successiva comunicazione via fax trasmessa in pari data la A.S. Roma ha preannunciato reclamo con procedimento d’urgenza avverso il suindicato Comunicato Ufficiale, chiedendo al contempo copia degli atti di gara. Fatti recapitare alla A.S. Roma gli atti ufficiali richiesti, con ricorso ritualmente proposto la società A.S. Roma S.p.A. ha impugnato il Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014, chiedendone la sospensione e quindi l’annullamento. Alla riunione del 21.2.2014 la scoietà A.S. Roma, illustrati con l’Avv. Antonio Conte i motivi di ricorso, si è riportata alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti a difesa. E’ altresì intervenuto il Direttore Generale, legale rappresentante p.t. della società istante, Avv. Mauro Baldissoni, il quale ha ribadito la posizione della società rappresentata, di netta contrarietà ai fenomeni di discriminazione territoriale descrivendo l'impegno concreto tenuto anche dai propri tesserati a tal fine, evidenziando, oltre a una iniqua applicazione della norma da parte degli organi di prime cure, che avrebbero sanzionato solo i cori di discriminazione territoriale dei tifosi del Napoli ignorando quelli rivolti ad altre tifoserie compresa quella della Roma e dei romani, altresì le incongruenze della normativa posta a base dell'irrogazione dell'ennesima sanzione a carico della A.S. Roma, auspicandone dunque in primis dagli organi di giustizia federale una lettura improntata alla ratio della disposizione e infine dagli organi competenti federali una riforma della norma stessa. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso possa trovare solo parziale accoglimento, nei limiti della quantificazione della pena pecuniaria irrogata. Non può trovare responso di fondatezza, anzitutto, il primo motivo di ricorso, laddove si ritiene dalla difesa della A.S. Roma l'insussistenza del presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 11 C.G.S., ossia l’offensività del comportamento, data l'assenza del soggetto passivo, ovvero dei tifosi partenopei allo stadio, trattandosi di fatti occorsi nel contesto dell’incontro tra Roma e Sampdoria; l'assenza quindi dell'intento di discriminare l'avversario su basi territoriali, viste anche le evidenti motivazioni di protesta poste alla base dei cori e del successivo applauso della restante parte dello stadio; e infine la necessità di porre doverosa attenzione alla motivazione del Giudice Sportivo, che avrebbe motivato la sanzione imputando alla tifoseria romanista "una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale" e non discriminatoria. Deve osservarsi in proposito che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 11 C.G.S. è l'oggettiva natura della violazione accertata, pur nella ritenuta (ed evidente) finalità di protesta dei comportamenti a base della violazione medesima. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della reclamante, non può considerarsi scriminante, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 C.G.S. la presenza o meno della tifoseria avversaria allo stadio in cui si verificano i fatti sanzionati, ai fini della sussistenza dell'offensività della condotta, rilevando invece la concreta offesa arrecata dalla tifoseria della squadra sanzionata. Nel caso di specie il Giudice Sportivo ha correttamente applicato, dunque, gli articoli 11 e 18 C.G.S. in quanto, sulla base del rapporto dei rappresentati della Procura Federale, i sostenitori della società Roma, collocati nel settore denominati Distinti Sud in tre diverse occasioni intonavano il coro insultante e denigratorio in questione, integrando gli estremi inequivocabili della manifestazione denigratoria territoriale la cui dimensione e percezione reale ha assunto indubbiamente particolare significatività, essendo stata riconosciuta in ben due casi da tutti e quattro i collaboratori della Procura Federale, in diverse parti del recinto di giuoco collocati, dovendosi tener conto anche della ripetitività del gesto, accompagnato nel primo caso anche dall’apprezzamento e contestuale applauso da parte degli altri settori dello stadio (a corroborare l’evidente intento di protesta che però non elimina di per sé, per quanto detto, la portata offensiva del gesto stesso), coinvolgente ben il 90 % dei circa seimila spettatori del settore da cui provenivano i cori sanzionati. E la manifestazione “denigratoria” rilevata dagli ufficiali federali, e posta alla base della sanzione da parte del Giudice Sportivo, costituisce a pieno titolo, secondo il vigente impianto normativo del C.G.S., manifestazione di discriminazione territoriale degna di essere sanzionata. La decisione del Giudice Sportivo si rivela quindi immune dagli evidenziati profili di censura in quanto ha correttamente accertato in fatto e qualificato in diritto gli elementi per l'applicazione del richiamato art. 11 C.G.S., in relazione alla natura oggettiva della violazione riscontrata, in disparte gli intenti contestatori della manifestazione stessa. Ne' può valere in senso contrario la circostanza che i collaboratori della Procura Federale avrebbero, a quanto riferito dalla difesa della A.S. Roma, rassicurato la dirigenza nell'immediatezza del fine gara sulla natura di protesta dei cori e degli applausi conseguenti, che sarebbe stati ritenuti privi del carattere discriminatorio. Il rapporto dei collaboratori di Procura Federale non riporta tale precisazione, sicché appare superfluo ogni supplemento di indagine al riguardo. Merita invece adesione la censura formulata in via subordinata dalla società reclamante, in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria e quindi circa la corretta applicazione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., laddove il Giudice Sportivo, anche sulla base della recidiva specifica, ha applicato l'ammenda nella misura di € 80.000,00 anziché il minimo di € 50.000,00. Orbene, si ritiene al riguardo che, preso atto anche dell’impegno profuso dalla società a contrastare i fenomeni in questione, si possa applicare anche in questo caso la sanzione pecuniaria nella misura del minimo dittale, applicabile in ogni fattispecie di violazione successiva alla prima. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione pecuniaria inflitta ad € 50.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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