COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 27/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FLORIO ALESSANDRO DELLA SOCIETA’ TORREVECCHIA CALCIO 2004 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.16, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA CALCIO 2004 / S. ANNA, DISPUTATA IL 14.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (C.U. N°32 del 19.12.13 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 27/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FLORIO ALESSANDRO DELLA SOCIETA’ TORREVECCHIA CALCIO 2004 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.16, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA CALCIO 2004 / S. ANNA, DISPUTATA IL 14.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (C.U. N°32 del 19.12.13 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Florio Alessandro ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflittagli dal G.S. “perché a fine gara, subito dopo il fischio finale, unitamente ad altri compagni di squadra, accerchiava l'arbitro protestando ed insultandolo reiteratamente; alla vista del cartellino rosso di espulsione, bloccava lo stesso direttore di gara per un braccio e mentre quest'ultimo tentava di raggiungere lo spogliatoio, lo colpiva con un violento schiaffo alla parte sinistra del volto, procurandogli dolore; veniva poi allontanato dai propri compagni di squadra”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione per essersi limitato ad una protesta che, sebbene smodata, in quanto consistita nell’avere posto una mano sulla faccia del direttore di gara, non ha comportato particolari conseguenze. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto e di audizione personale, ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, è stato attinto dal Di Florio con uno schiaffo sulla guancia sinistra che gli provocava un lievissimo, momentaneo dolore. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere ridotta sulla considerazione che il gesto dall’appellante, come chiarito dall’arbitro, non può essere qualificato come un vero e proprio atto di deliberata violenza, ma piuttosto come un gesto di reazione istintiva di un provvedimento arbitrale, senza, peraltro, che abbia avuto particolari conseguenze. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Florio Alessandro fino al 30.6.15, disponendo di restituirsi la tassa versata.
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