COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.61 DEL 22.01.2014 RELATIVE ALLE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FRACCALVIERI PIETRO E MIRAGLIA UMBERTO;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 21/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.61 DEL 22.01.2014 RELATIVE ALLE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FRACCALVIERI PIETRO E MIRAGLIA UMBERTO; Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. FERRANDINA CALCIO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.61 del 22.01.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi alla audizione del DG; Considerato come la Difesa dalla A.S.D. FERRANDINA CALCIO prodotta, gli acquisiti elementi documentali e probatori e le dichiarazioni dal DG in sede di comparizione complessivamente rese, appaiano fra di loro insanabilmente configgenti con riferimento soprattutto ai fatti e alle responsabilità riconducibili alla condotta dal calciatore Miraglia Umberto tenuta; Considerato come l’incrocio tra le articolazioni difensive del ricorrente Sodalizio e la deposizione del DG non consentano a questa C.D.T., alla luce anche della ulteriore documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare, di poter procedere ad una ponderata valutazione degli accadimenti per cui è reclamo; Ritenuto alla stregua di tanto, come i fatti portati al vaglio di questa Commissione, priva di autonomo potere investigativo, necessitino, in dipendenza di quanto dal DG in sede di audizione affermato e in riferimento anche alla posizione del calciatore Miraglia Umberto, di ulteriori approfondimenti da parte della competente Procura Federale, ai fini anche dell’accertamento di ipotetiche violazioni di norme del C.G.S. da parte dei tesserati nella vicenda coinvolti; Osservato, di converso, come riguardo la condotta tenuta dal calciatore Fraccalvieri Pietro, dalla lettura degli atti ufficiali di gara sia stato possibile sussumere come la tentata aggressione da questi perpetrata ai danni del DG non fosse,invero, sfociata in contatto fisico e sia per l’effetto da qualificarsi come priva di connotazione intrinsecamente violenta; Ritenuto, in aggiunta, come l’esame del più recente curriculum disciplinare del calciatore Fraccalvieri Pietro, in difetto di precedenti specifici abiliti questa C.D.T. ad una mitigazione delle sanzioni dal G.S. nei confronti del medesimo inflitte, potendosi inquadrare l’episodio in parola nella fattispecie prevista dall’art. 19 comma 4 lett.a C.G.S. con l’aggravante delle espressioni minacciose ed offensive; P.Q.M. • Sospende il presente procedimento nei confronti del calciatore Miraglia Umberto e dispone che i relativi atti vengano trasmessi alla competente Procura Federale; • In parziale accoglimento del reclamo della Società A.S.D. Ferrandina Calcio proposto e in parziale riforma delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate sul C.U. n° 61 del 22.01.2014, dispone la riduzione della squalifica a n. quattro(4) giornate del calciatore Fraccalvieri Pietro; • Manda alla Segreteria del C.R.B. per gli adempimenti di sua competenza, riservando all’esito ogni decisione, anche in riferimento alla tassa reclamo.
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