F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)
Nel corso della gara Messina/Melfi disputata in data 16.11.2013, venivano aperti alcuni cancelli che dividevano il recinto di gioco dagli spalti, così permettendo che persone estranee fossero presenti nel tunnel che conduceva agli spogliatoi; persone che, specialmente al termine del primo tempo, insultavano e minacciavano tesserati della Società avversaria creando un clima di tensione. Una di questi soggetti – che indossava una tuta sociale del Messina – nell’occasione della segnatura del gol della predetta squadra, si introduceva sul terreno di gioco per esultare con i giocatori per poi uscire sempre da uno dei cancelli sopraindicati che divideva il recinto di gioco con gli spalti. Al termine della gara i tifosi del Messina – i quali nel corso della gara avevano più volte intonato cori offensivi nei confronti dell’arbitro – lanciavano un accendino verso l’arbitro, che cadeva a circa un metro di distanza, lambendo altresì altro rappresentante (funzionario antidoping) della Federcalcio; arbitro che non riceveva alcuna assistenza al termine della gara da parte dei dirigenti della Società Messina né per poter risolvere la problematica della mancanza di acqua calda nella doccia né per lasciare l’impianto. Il Giudice Sportivo presso la Lega PRO, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013, sanzionava la Società Messina con l’ammenda di € 10.000,00. Proponeva tempestivo reclamo la Società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione evidenziando l’abnormità e l’esageratezza. Nell’impugnazione veniva evidenziato che erano stati adottati dei modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti descritti dall’arbitro anche a mezzo di assistenza di vigilantes professionali, con una cooperazione tra la Società e le Forze dell’Ordine che aveva dato tangibili risultati. Nell’impugnazione veniva sottolineato il fatto che il medico sociale della squadra aveva offerto assistenza alla terna arbitrale e che l’acqua calda mancante era dovuta ad una questione prettamente tecnica non ascrivibile alla Società ed infine che la partita si era svolta in maniera regolare ed in tutta tranquillità. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la Società Messina possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento di incidenti ed episodi di potenziale pericolo così come evidenziato nel referto dell’arbitro. Al riguardo infatti la circostanza che fossero aperti numerosi cancelli che dividono il settore degli spalti con il recinto di gioco – di tanto che numerose persone si erano introdotte sia nel tunnel che nella zona antistante gli spogliatoi – costituisce potenziale e gravissimo vulnus all’integrità dei tesserati e dei rappresentanti federali. A questo proposito è indubbio che la facile apertura dei cancelli tra gli spalti ed il recinto di gioco costituisce un elemento che nemmeno la presenza delle Forze dell’Ordine o il sistema organizzativo adottato dalla Società è stato idoneo a scongiurare. Fatta questa premessa, si osserva poi che la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. La mancata assistenza da parte della società alla terna arbitrale a fine gara, con la sola presenza e disponibilità del medico sociale, peraltro impegnato in altri incombenti di sua stretta competenza, è un dato oggettivo nemmeno contestato nel ricorso. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo altresì conto che tutti detti accadimenti non hanno in concreto determinato alterazioni al normale svolgimento sia della gara che delle operazioni post gara. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non esimono la società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la detta circostanza. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre, come detto, la sanzione. Ciò in considerazione del fatto che, seppur attinto da alcuni oggetti lanciati, l’arbitro ed il rappresentante federale non sono stati colpiti; che la presenza di estranei non ha determinato episodi di violenza e che, infine, il disagio arrecato all’arbitro a fine gara è stato comunque eliso dall’assistenza prestata dalle Forze dell’Ordine. Ciò posto la Corte infligge la sanzione dell’ammenda pari ad € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, riduce a € 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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