F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. FERRIGNO FABRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. FERRIGNO FABRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013) Al 37° del primo tempo, nel corso della gara Messina/Melfi disputata in data 16.11.2013, il Dirigente Accompagnatore della Società Messina, Sig. Fabrizio Ferrigno, si rivolgeva all’arbitro, alzandosi dalla panchina ed uscendo dall’area tecnica, con gesti ed a voce alta, contestava una decisione tecnica dell’arbitro stesso. Dopo che l’arbitro lo invitava a lasciare il terreno di gioco, lo insultava gridandogli: “…sei un pezzo di m… figlio di p…” e mentre si allontanava continuava ad urlargli contro “…ti ammazzo m… non ti faccio uscire oggi ti faccio assediare bastardo…”. Gli insulti – ed i gesti plateali – proseguivano fino al tunnel che conduceva agli spogliatoi. L’arbitro era costretto a fermare il gioco, che nel mentre era ripreso, in quanto il dirigente stesso riusciva dal tunnel e si introduceva nel recinto di gioco andando verso un cancello che immetteva alla tribuna. Gli insulti del Ferrigno - che nel mentre si era reintrodotto nel tunnel che conduceva agli spogliatoi - nei confronti dell’arbitro proseguivano anche al termine del primo tempo con frasi del tipo “…c..…” “…pezzo di m…”. Il Giudice Sportivo presso la Lega PRO, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013, lo sanzionava con l’inibizione fino al 31.03.2014. Proponeva tempestivo reclamo, nell’interesse del Sig. Ferrigno, la Società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Ferrigno. Al riguardo evidenziava che il pur deprecabile comportamento tenuto dal dirigente era sì irriguardoso ed offensivo ma mai minaccioso. L’episodio non influiva sul tranquillo e regolare svolgimento della gara e durava pochi attimi, essendo stato determinato da uno scatto concitato e sopra le righe dato dal peculiare frangente della partita. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il dirigente ha protestato vibratamente nei confronti dell’arbitro con le parole puntualmente indicate nel referto usando altresì oltre che frasi ingiuriose ed irriguardose anche evidenti e palesi espressioni minacciose. A parere di questa Corte, anche il contesto particolarmente acceso del momento agonistico non può giustificare detto comportamento anche in considerazione del ruolo rivestito dal Ferrigno. In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara e nemmeno scalfiti nell’impugnazione, la condotta del dirigente non può trovare delle attenuanti che giustifichino la riduzione della sanzione. Il dirigente, proprio per la sua figura esterna ai momenti prettamente tecnici ed agonistici, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco, quelli sì presi dal vigore agonistico – un punto di riferimento che ha il preciso compito di prevenire, placare e/o smussare situazioni che possano potenzialmente sfociare (da parte dei tesserati appartenenti alla propria società) in proteste che superano il normale limite di tolleranza e riguardo, astenendosi così dal tenere, lui proprio, comportamenti – non solo ingiuriosi e minacciosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it