F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Barletta/Viareggio disputato il 16.11.2013, sostenitori della società S.S. Barletta Calcio S.r.l., nel corso della gara, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore nove petardi, senza conseguenze; i medesimi dopo l’esposizione di uno striscione intonavano un coro inneggiante alla violenza contro le forze dell’ordine. Avverso tale provvedimento la società S.S. Barletta Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.12.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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