F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALENO GIULIO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CHIETI CALCIO DELL’8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 10.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO DELLA S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALENO GIULIO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CHIETI CALCIO DELL’8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 10.12.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al giocatore Giulio Daleno a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara tra Martina Franca e Chieti disputata in data 8 dicembre 2013, valevole per il Campionato di II Divisione Girone B. La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, al termine della gara, aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo consistito nell’essersi avvicinato alla curva dei tifosi della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento provocatorio ed offensivo che causava tra gli occupanti le panchine un principio di colluttazione per effetto delle aggressioni verbali altamente ingiuriose. Gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, non essendo sufficiente in alcun modo una tiepida giustificazione atta a far ritenere che il giocatore fosse stato provocato a sua volta dagli insulti della tifoseria della squadra ospitante, né può essere ritenuta esimente la constatazione di non poter rilevare nel referto arbitrale la descrizione delle specifiche espressioni di scherno pronunciate dal giocatore. E’ dato però leggere che egli, se pur al termine della gara, era da considerarsi espulso; la verità è che nessuna sanzione sarebbe stata comminata se il suo comportamento fosse stato sportivamente corretto e non incitante al rischio di provocare una rissa. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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