F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. RIPOLI AGOSTINO SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. RIPOLI AGOSTINO SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)
La società Rimini Calcio 1912 S.r.l., con atto del 26.1.2014, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Ripoli Agostino, a seguito della gara Rimini / Real Vicenza del 22.12.2013, valevole per il Campionato di II Divisione della Lega Pro, la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014, per “comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara, al termine e dopo la conclusione della stessa negli spogliatoi (espulso)”. Dal rapporto dell’arbitro risulta che il Sig. Ripoli, accompagnatore ufficiale della società Rimini, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione dal terreno di gioco per comportamento violento ed antisportivo nei confronti del capitano della squadra Real Vicenza e comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, si è reso protagonista, a fine gara, di ulteriori reiterati atti nei confronti del direttore di gara rilevanti ai fini disciplinari, avendo rivolto contro il medesimo frasi gravemente oltraggiose e minacciose, sia al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, sia durante la permanenza della terna arbitrale nel proprio spogliatoio (colpendo anche con calci e pugni la porta dello spogliatoio della terna), sia al momento dell’uscita della terna dallo stadio. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro, riconducendo gli episodi in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Ripoli, particolarmente eclatanti tenuto anche conto della reiterazione delle condotte addebitategli. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rimini Calcio di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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