F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. ANNIBOLETTI CRISTIAN SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. ANNIBOLETTI CRISTIAN SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)
La società Rimini Calcio 1912 S.r.l., con atto del 26.1.2014, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Anniboletti Cristian, a seguito della gara Rimini/Real Vicenza del 22.12.2013 valevole per il Campionato di II Divisione della Lega Pro, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2014, per
“comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro (espulso)”. Dal rapporto dell’arbitro risulta che il Sig. Anniboletti, dirigente addetto agli arbitri della
società Rimini, è stato espulso perché, subito dopo la rete della società ospite, entrando nel terreno di gioco ha urlato nei confronti dell’arbitro una frase oltraggiosa. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro, riconducendo l’episodio in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo può essere accolto nei limiti che seguono. La Corte, infatti, esaminati gli atti, pur ritenendo che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) - i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S - ritiene che la sanzione della squalifica fino al 28.2.2014 sia effettivamente eccessiva. Ferma restando la gravità dell’episodio, che giustifica comunque una significativa squalifica a tempo determinato dell’Anniboletti, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, a giudizio della Corte, può essere ridotta. Infatti, pur tenendo conto della veste di accompagnatore arbitrale assunta nella gara in questione dall’Anniboletti, la condotta del medesimo può più equamente essere sanzionata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), nel rispetto del principio della proporzionalità e della afflittività, con la squalifica fino al 31.1.2014. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Rimini Calcio di Rimini e riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Anniboletti Cristian al 31.1.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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