COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.70 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 30.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara del campionato di 2^Categoria Sannicolese Calcio– Buonvicino del 30.1.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.70 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 30.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara del campionato di 2^Categoria Sannicolese Calcio– Buonvicino del 30.1.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda 150,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Comunicato Ufficiale N. 111 del 25 febbraio 2014 in via preliminare va rilevato che non è stata provata la trasmissione alla controparte delle controdeduzioni presentate a questa Commissione da parte del Buonvicino per cui le stesse vanno considerate inammissibili. La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha comminato la sanzione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La reclamante si duole argomentando che non vi fossero i presupposti per la sospensione della gara. Sostiene l’arbitro che il Dirigente accompagnatore della Sannicolese, sig. Mauro Colantonio, lo minacciava per tutta la durata della gara costringendolo a chiamare le forze dell’ordine, tra il primo ed il secondo tempo. Anche il pubblico teneva un comportamento non civile inveendo nei suoi confronti con frasi minacciose. Al 38° del secondo tempo, dopo essere stato costretto ad espellere due calciatori della Sannicolese, a seguito di una decisione a favore del Buonvicino, veniva accerchiato dai calciatori della Sannicolese e da uno di essi colpito con un violento schiaffo alla nuca che gli provocava giramenti di testa ed “uno stato di tensione e timore psicologico” che gli “impediva di poter continuare serenamente ad arbitrare”. Riferisce l’arbitro che tale condizione gli era dettata dal fatto che il “subbuglio” era causato non solo dai calciatori ma anche dal pubblico che tentava di scavalcare la rete di recinzione per entrare in campo. Mentre si portava verso gli spogliatoi riceveva calci, minacce e bestemmie. Ritiene questa Commissione che nel caso che occupa ricorrono gli elementi necessari a fondare la legittimità di un provvedimento di sospensione della gara. Gli eventi verificatisi durante la gara possedevano quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l’incolumità dell’arbitro ed in particolare la possibilità, per come esplicitamente rappresentato dall’arbitro stesso, di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Orbene, a parere del Collegio, per quanto è descritto negli atti ufficiali, l’arbitro ha fatto buon uso del potere disciplinare affidatogli dall’art. 64, comma 2, N.O.I.F. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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