COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 27.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA VIS PORTICI IATLETICO CASALNUOVO DEL 9.02.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 27.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA VIS PORTICI IATLETICO CASALNUOVO DEL 9.02.2014 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Mautone Diego, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara (comprensiva di una giornata per somma di ammonizioni) ed euro 100.00 di ammenda a carico della medesima società. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 19.02.2014, la società Atletico Casalnuovo ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, nell’atto di impugnazione non si rilevano elementi tali da poter revocare in dubbio i rilievi evidenziati, tra l’altro, da un Organo di Polizia di Stato, nei confronti del calciatore sanzionato, tenuto conto che la descrizione dei fatti, da parte del direttore di gara, è stata congruamente chiara e dettagliata. Quanto all’opposizione della società, in ordine alla circostanza che l’atto di colpire con un violento calcio la porta dello spogliatoio, da parte del calciatore Mautone Diego, sia stato segnalato, come già indicato, da un Organo di Polizia di Stato, questa C.D.T. giudica assolutamente legittima la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, considerato sia che l’arbitro non avrebbe di certo potuto omettere la refertazione della segnalazione, sia che quest’ultima proveniva da fonte qualificata. Per quel che concerne, infine, la commisurazione delle sanzioni, le decisioni del Giudice di prime cure appaiono eque e proporzionate, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare addebitata al nominato calciatore, nonché di quella relativa alla società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Casalnuovo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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