COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI GIORNATE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TARTAGLIONE STEFAN DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE 125 DEL 2-1-2013 GARA FREGENE – NUOVA SORIANESE DEL 22-12-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI GIORNATE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TARTAGLIONE STEFAN DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE 125 DEL 2-1-2013 GARA FREGENE – NUOVA SORIANESE DEL 22-12-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA La società Fregene con il reclamo si duole dell’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al proprio calciatore Stefano Tartaglione dal Giudice Sportivo di prime cure. Nella motivazione del provvedimento impugnato si da conto del comportamento del calciatore che avrebbe “rivolto ad un calciatore avversario di colore con tono discriminatorio espressione offensiva comportante denigrazione per motivi di razza”. Il Giudice determinava quindi la sanzione applicando l’articolo 11 comma 2 del CGS. La reclamante sostiene invece che la frase addebitata al proprio tesserato non avrebbe contenuto discriminatorio e sarebbe conseguenza di un comportamento evidentemente provocatorio proprio del calciatore vittima del comportamento sanzionato. Dalla lettura del referto arbitrale si può leggere che il calciatore Tartaglione ebbe a dirigere all’avversario la testuale frase “Ma levate nero”, frase che pur offensiva non può dirsi di univoco contenuto razzistico o discriminatorio, quale invece sarebbe stata l’espressione “negro” o peggio. In tal senso quindi, ritiene la Commissione che la sanzione irrogata possa essere contenuta entro limiti di minore afflittività come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore TARTAGLIONE STEFANO (Fregene) a quattro gare effettive, così come anticipato sul C.U. n. 151 del 31.1.2014. La tassa reclamo va restituita
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it