COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FANNELLA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 6.2.2014 (Gara: VICO NEL LAZIO – VIRTUS TECCHIENA del 1°.2.2014 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 168/CDT del 21/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FANNELLA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 6.2.2014 (Gara: VICO NEL LAZIO – VIRTUS TECCHIENA del 1°.2.2014 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare, DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società VIRTUS TECCHIENA, riducendo la squalifica del calciatore FANNELLA GIANMARCO al 28.2.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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